martedì 29 settembre 2009

I prossimi convegni sulla sicurezza del lavoro

AIAS organizza il convegno “IL D. LGS 106/2009 RELATIVO ALLE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D. LGS. 81/2008”, il giorno 12 ottobre, presso il Salone dei Convegni – INAIL - P.le Pastore 6 – Roma, dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
www.aias-sicurezza.it

Bioikos Ambiente con il patrocinio di AIAS organizza il Workshop “OHSAS 18001 A TUTTO TONDO. Il punto di vista degli attori del SGSL” il giorno giovedì 22 ottobre alle ore 14.00, presso l’Albergo Novotel – via Villanova 31 - Villanova di Castenaso (BO).
www.aias-sicurezza.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008 - Roma, 15 ottobre 2009.
L’Organismo AIAS esperti Difesa e Forze di Polizia (OADiPo), con il patrocinio del Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale, organizza il Convegno “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE
ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008”, il giorno giovedì 15 ottobre 2009 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso la Sala Conferenze di MARICAPITALE - Caserma R. Grazioli Lante, Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma.
www.aias-sicurezza.it

Milano - 27 settembre 2009 – Un convegno nazionale che sarà occasione di confronto sul tema della sicurezza sul lavoro, si terrà il 12 ottobre a Milano, Auditorium “Giorgio Gaber”, Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D’Aosta, 3. Nelle parole di Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia: “Ad oltre un anno dall’approvazione del "Piano Regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro", frutto di un’intesa sottoscritta fra Regione Lombardia e i rappresentanti del partenariato economico-sociale e delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori, il convegno si propone di fare il punto sui primi risultati ottenuti dal Piano e vuole essere un momento di propositivo confronto non solo fra i principali “protagonisti” di questa intesa, ma anche con qualificate autorità nazionali. Il Piano è caratterizzato da un elemento qualificante: l’impegno e lo sforzo per far crescere la cultura della sicurezza, basata sulla responsabilità di tutti e di ciascuno. La metodologia adottata ha previsto il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, introducendo linee innovative per la riduzione degli infortuni fondate non su logiche penalizzanti ma su efficacia delle azioni, responsabilizzazione delle imprese e positività del lavoro, ruolo dell’ente pubblico di facilitazione, informazione e formazione dei lavoratori per promuovere comportamenti orientati alla salute

LE NOVITA’ DEL CORRETTIVO AL D.Lgs. 81/2008
(Testo Unico della Sicurezza)
Venerdi 9 ottobre 2009 – ore 15.00
Sala assemblee SACMI
Imola – Via Selice 17/a

LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN CANTIERE
Sabato 17 Ottobre – ore 9.00
Sede C.E.E.R. snc
Imola – Via Molino Rosso n° 18/p
Programma

martedì 22 settembre 2009

Bonus malus alle imprese sicure

Nota Inail aggiorna le regole sullo sconto dei premi dopo le novità del D:lgs 81/08.
Con nota protocollo n. 8601 l'Inail ha provveduto ad aggiornare il modello e i relativi allegati per le richieste dello sconto dei premi assicurativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tre le novità:
1) la valorizzazione delle procedure per la selezione dei fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza del lavoro:
2)la valorizzazione degli interventi svolti:
3) il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza del lavoro.

Il bonus malus è uno sconto dei premi Inail fino al 5% alle imprese fino a 500 dipendenti o del 10% negli altri casi, riconosciuto in presenza di interventi migliorativi del livello di sicurezza in azienda
Il 31 gennaio 2010 è il termine di presentazione delle domande di sconto con riferimento agli interventi migliorativi sulla sicurezza effettuati nel 2009

venerdì 11 settembre 2009

Valutazione rischio vibrazioni per operatori automezzi.

Riportiamo un quesito interessante e la relativa risposta inerenti il rischo vibrazioni?

IN FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI PER OPERATORI SU AUTOMEZZI (MACCHINE AGRICOLE, FURGONI ECC..) SI CONSIDERA L´ESPOSIZIONE A CORPO INTERO. OCCORRE VALUTARE ANCHE L´ESPOSIZIONE AL SISTEMA MANO-BRACCIO, VISTO L´UTILIZZO DI VOLANTI, LEVE, ECC...? INOLTRE, PER ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO, È CORRETTO RIPORTARE IN RELAZIONE TECNICA, L´ATTENUAZIONE DEI DPI (GUANTI) VALUTATA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO RIPORTATO SULLA GUIDA ALL´UTILIZZO DELLA BANCA DATI ISPESL IN TABELLA N. 7?

La valutazione del rischio vibrazioni comporta il considerare l´energia comunque assunta sul luogo di lavoro.
Nelle esposizioni a vibrazioni assunte conducendo degli automezzi occorre quindi valutare anche l´energia vibratoria al sistema mano-braccio (HAV) da volanti, leve ecc… fatto salvo che questa possa essere "giustificabile" (sostanzialmente trascurabile).
Ciò è normalmente vero nella maggior parte dei casi, ma lavorando su terreni accidentati e/o duri e -particolarmente- utilizzando veicoli vetusti, ancor più se cingolati, in linea generale la giustificazione va evitata.
Inoltre esiste il caso di esposizioni HAV per le quali l´energia assunta come descritto nel quesito costituisce un ulteriore aggravio che non può essere trascurato.
La valutazione può dunque richiedere, a seconda del contesto lavorativo, anche la determinazione del contributo dell´energia HAV da volanti, leve ecc… e questa determinazione può essere condotta a partire dai dati della banca-dati accessibile dal sito web dell´ISPESL, ovvero dai dati forniti dai produttori o infine dai dati misurati sul campo.
Circa il secondo quesito la risposta è categoricamente negativa.

Fonte: prevenzio.net

Sostanze pericolose: Nuovo Adeguamento direttiva 67/548/CEE (Classificazione, etichettatura e imballaggio)|

Sulla GUUE dell'UE L 235/1 del 05/09/2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 790/2009 della Commissione del 10/08/2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.

La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’ allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.

Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.

Ed è in base a tale considerazione che la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009.

Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’ allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’ articolo 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008.
Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell’ esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’ allegato I di tale direttiva.

Le classificazioni armonizzate definite nell’ allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’ etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’ articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nella legato VI, parte , del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 e pertanto
il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010<

I modelli organizzativi e il D.lgs 81/08

L’art. 30 del Decreto Legislativo 81/08 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa
efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.
Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie
produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo. Il SGSL permette:
• di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e conduzione di produzione
di beni o servizi;
• di definire ed individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto
delle norme di salute e sicurezza vigenti;
• il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in
un’efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti
da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i
dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
• aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa;
• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.