Con l'approvazione del D.lgs 106/2009 il Testo unico sicurezza del lavoro (D.lgs 81/08) è stato profondamente modificato. Tale decreto entrerà in vigore il 20 agosto 2009 Su molti siti Internet sono state già pubblicate informazioni a tale riguardo, per cui in questo articolo ci limiteremo a segnalare le principali modifiche e i link più interessanti da cui scaricare approfondimenti.
Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro
RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: Giudizio molto negativo sui RINVII al 01/08/2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.
L’art. 6 del “correttivo” introduce una nuova lettera m-quater) all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che affida alla Commissione consultiva il compito di:
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”. Ma peggiore è l’art. 18 del “correttivo” che modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 1-bis:
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.
SGSL - SISTEMI di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE: Giudizio molto negativo (artt. 20 e 30)
L’art. 20 del “correttivo” modifica l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 5-bis: La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Peggio l’art. 30 del “correttivo” che modifica l’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, ove sono apportate le seguenti modifiche:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di….., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è aggiunto anche un comma 3-ter, che ne determinerà un rinvio sicuramente non breve e un riesame in sede delle parti sociali cui è riaffidala la decisione su come opere in materia:
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.
DELEGA di FUNZIONI: Giudizio molto negativo, anche se meno peggio dello schema iniziale (Art. 8 e 12) Sostanzialmente, l’art. 12 del “correttivo” modifica l’articolo 16, del D-Lgs. 81/2008, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Ancora peggiore è la modifica apportata dall’art. 8 del “correttivo” che modifica l’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di lavoro in caso di delega di funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione di un SGSL, come indicato al comma 4.
Leggi sul dossier su www.sicurezzapratica.it
giovedì 13 agosto 2009
giovedì 6 agosto 2009
Decreto D.lgs 81/08 aggiornato con il D.lgs 3 agosto 2009 n. 106
La Direzione provinciale del lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 81/2008 con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
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mercoledì 5 agosto 2009
Rischio chimico: guida rapida
Disponibile in rete un documento prodotto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul rischio chimico.
....Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
....Art. 222.
Definizioni
(…)
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
...
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....Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
....Art. 222.
Definizioni
(…)
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
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venerdì 31 luglio 2009
Sicurezza sul lavoro, il Governo corregge il Testo unico
Una patente a punti per verificare l'idoneità di imprese in settori particolarmente a rischio; snellimento di alcune procedure burocratiche per la certificazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; maggiore spazio alla prevenzione; integrazione delle attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail; più efficacia e completa rivisitazione delle sanzioni. Sono queste le principali misure del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri sulla base dei principi e dei criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
La principale finalità delle misure varate dal governo è quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i «punti patente») per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Lo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità e il cui azzeramento determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Altro obiettivo è il "superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento senza sconti quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Ancora: il decreto tende a superare una cultura sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
Il decreto correttivo tende poi a integrare le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Altro obiettivo è la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare questa procedura diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.
Il provvedimento punta poi all'integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un avviso comune tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici della gestioné della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), si considera la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
- prima dovrà essere immediatamente inviato all'esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
- successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.
La principale finalità delle misure varate dal governo è quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i «punti patente») per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Lo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità e il cui azzeramento determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Altro obiettivo è il "superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento senza sconti quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Ancora: il decreto tende a superare una cultura sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
Il decreto correttivo tende poi a integrare le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Altro obiettivo è la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare questa procedura diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.
Il provvedimento punta poi all'integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un avviso comune tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici della gestioné della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), si considera la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
- prima dovrà essere immediatamente inviato all'esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
- successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.
lunedì 27 luglio 2009
Lavoratori autonomi, quali obblighi ai sensi del D.lgs 81/08
Il comma 2 dell'art. 21 del D.lgs 81/08 prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno la facoltà di:
1) beneficiare della sorveglianza sanitaria
2) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativi ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'art. 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Queste ultime fanno riferimento all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs 81/08 che chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazioni ai lavori da affidare con le modalità dell'allegato XVII.
In base ai contenuti di tale allegato si deduce che:
1) i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) e dall'allegato X (Norme speciali del titolo IV), hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione incentrati sui rischi propri delle attività svolte e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
2)i lavoratori autonomi che eseguono lavori non qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile ai sensi del citato articolo 89, hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione e di benificiare della sorveglianza sanitaria
3) in entrambi i casi non sussisite l0obbligo di frequentare i corsi per RSPP in quanto siamo di fronte a lavoratori autonomi e non a datori di lavoro o loro dipendenti.
1) beneficiare della sorveglianza sanitaria
2) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativi ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'art. 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Queste ultime fanno riferimento all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs 81/08 che chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazioni ai lavori da affidare con le modalità dell'allegato XVII.
In base ai contenuti di tale allegato si deduce che:
1) i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) e dall'allegato X (Norme speciali del titolo IV), hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione incentrati sui rischi propri delle attività svolte e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
2)i lavoratori autonomi che eseguono lavori non qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile ai sensi del citato articolo 89, hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione e di benificiare della sorveglianza sanitaria
3) in entrambi i casi non sussisite l0obbligo di frequentare i corsi per RSPP in quanto siamo di fronte a lavoratori autonomi e non a datori di lavoro o loro dipendenti.
mercoledì 15 luglio 2009
"La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine "
Sono stati pubblicati sul sito dell'ISPESL gli atti di un interessante convegno: "La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine ".
Interventi del 18 Giugno
* “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica”
V. Mazzocchi - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “L’attività di certificazione e verifica dei prodotti ed impianti alla luce del Dlgs.81/08”
F. Ricci - I.S.P.E.S.L./D.C.C.
* “Sistema di gestione della Sicurezza - Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL"
G. Giannelli - Dipartimento ISPESL di Milano
* “La valutazione del rischio incendio in base al Testo Unico”
C. Turturici - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria
* “Il ruolo dell’Arpa nel Testo Unico”
A. Robotto - Dirigente Responsabile della struttura complessa SC03 ARPA
* “Il ruolo e le attività della Regione Piemonte”
S. La Monica - Regione Piemonte Assessorato alla Sanità
* “Il ruolo ispettivo dello SPRESAL”
R. Zanelli - Direttore SPRESAL ASL 19 di ASTI
Interventi del 19 Giugno
* “L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del Testo Unico”
V. Magli - Direttore Unità Funzionale V –Affari Generali, organi Collegiali e contenzioso dell’ ISPESL
* “Quadro di riferimento nello scenario Europeo”
G. Bianchi - Presidente Nazionale AIAS
* “Il titolo III – I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’evoluzione della normativa tecnica”
L. Tomassini - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “La sicurezza nel settore delle industrie vinicole”
L. Di Donato - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “Esperienze dello SPRESAL in Piemonte”
L. Modonutto - SPRESAL CUNEO 2 ALBA
* “Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”
E. Borzelli - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “La valutazione di conformità delle macchine prevista dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”
L. Monica - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “Novità e prospettive nello scenario del Testo Unico per la gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro”
M. Alvino - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.G. – Divisione VI – Sicurezza
Accedi ai documenti dal seguente link
Interventi del 18 Giugno
* “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica”
V. Mazzocchi - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “L’attività di certificazione e verifica dei prodotti ed impianti alla luce del Dlgs.81/08”
F. Ricci - I.S.P.E.S.L./D.C.C.
* “Sistema di gestione della Sicurezza - Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL"
G. Giannelli - Dipartimento ISPESL di Milano
* “La valutazione del rischio incendio in base al Testo Unico”
C. Turturici - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria
* “Il ruolo dell’Arpa nel Testo Unico”
A. Robotto - Dirigente Responsabile della struttura complessa SC03 ARPA
* “Il ruolo e le attività della Regione Piemonte”
S. La Monica - Regione Piemonte Assessorato alla Sanità
* “Il ruolo ispettivo dello SPRESAL”
R. Zanelli - Direttore SPRESAL ASL 19 di ASTI
Interventi del 19 Giugno
* “L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del Testo Unico”
V. Magli - Direttore Unità Funzionale V –Affari Generali, organi Collegiali e contenzioso dell’ ISPESL
* “Quadro di riferimento nello scenario Europeo”
G. Bianchi - Presidente Nazionale AIAS
* “Il titolo III – I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’evoluzione della normativa tecnica”
L. Tomassini - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “La sicurezza nel settore delle industrie vinicole”
L. Di Donato - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “Esperienze dello SPRESAL in Piemonte”
L. Modonutto - SPRESAL CUNEO 2 ALBA
* “Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”
E. Borzelli - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “La valutazione di conformità delle macchine prevista dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”
L. Monica - I.S.P.E.S.L./D.T.S.
* “Novità e prospettive nello scenario del Testo Unico per la gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro”
M. Alvino - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.G. – Divisione VI – Sicurezza
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martedì 7 luglio 2009
81 doc, il software per gestire tutta la documentazione della sicurezza del lavoro
81 DOC è il software che ti permette di gestire correttamente la documentazione della sicurezza del lavoro in azienda.
La documentazione che viene verificata in sede di controllo è ampia e non è solamente costituita dal documento di valutazione dei rischi, ma anche da numerosi tipi di registri, libretti di manutenzione ed uso, certificati, attestati, dichiarazioni che se assenti o scadute possono determinare sanzioni a carico del datore di lavoro e dell'RSPP.
Il software è costituito da tre moduli:
Modulo Check-up: consente di verificare quali documenti della sicurezza del lavoro necessari per essere a norma, sono assenti.
Modulo Gestione scadenze: permette di gestire tutte le scadenze dei documenti e il loro aggiornamento. L'utente ha così a disposizione un potente strumento gestionale, in cui può avere sempre sotto controllo le scadenze dei documenti aziendali.
Modulo Sistema Esperto Documenti: permette di individuare i documenti necessari per essere a norma partendo dalla problematica. Ad esempio se desidero sapere quali sono i documenti necessari per essere a norma in presenza di apparecchi a pressione, il software fornisce la risposta. Idem per quanto concerne ad esempio la formazione, l'antincendio, infortuni, aspetti sanitari, attrezzature e impianti, incarichi, dispositivi di protezione individuale, rischi specifici, ecc.
Vantaggi di 81 DOC
_ 1) risparmio di tempo nel controllo e nella gestione della documentazione sicurezza del lavoro
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)
Accedi alla demo
La documentazione che viene verificata in sede di controllo è ampia e non è solamente costituita dal documento di valutazione dei rischi, ma anche da numerosi tipi di registri, libretti di manutenzione ed uso, certificati, attestati, dichiarazioni che se assenti o scadute possono determinare sanzioni a carico del datore di lavoro e dell'RSPP.
Il software è costituito da tre moduli:
Modulo Check-up: consente di verificare quali documenti della sicurezza del lavoro necessari per essere a norma, sono assenti.
Modulo Gestione scadenze: permette di gestire tutte le scadenze dei documenti e il loro aggiornamento. L'utente ha così a disposizione un potente strumento gestionale, in cui può avere sempre sotto controllo le scadenze dei documenti aziendali.
Modulo Sistema Esperto Documenti: permette di individuare i documenti necessari per essere a norma partendo dalla problematica. Ad esempio se desidero sapere quali sono i documenti necessari per essere a norma in presenza di apparecchi a pressione, il software fornisce la risposta. Idem per quanto concerne ad esempio la formazione, l'antincendio, infortuni, aspetti sanitari, attrezzature e impianti, incarichi, dispositivi di protezione individuale, rischi specifici, ecc.
Vantaggi di 81 DOC
_ 1) risparmio di tempo nel controllo e nella gestione della documentazione sicurezza del lavoro
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)
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