E' stato pubblicato su www.sicurezzapratica.it il software DOC 10 per realizzare gl i adempimenti richiesti dal D.lgs 81/08, per le aziende con meno di 10 dipendenti.
In base all'art. 29 comma 5 del D.lgs 81/08, tali aziende non devono compilare il documento di valutazione dei rischi ma possono adottare un'autocertificazione.
Gli adempimenti però non sono finiti con tale autocertificazione. Sono necessari una serie di altri documenti per essere a norma con il D.lgs 81/08. E tutti questi documenti devono essere aggiornati.
Con DOC 10 si hanno tre vantaggi:
1) è possibile realizzare rapidamente - grazie ai modelli pre-impostati, i seguenti documenti:
_ autocertificazione valutazione dei rischi
_ lettera nomina datore di lavoro come Rspp
_ lettera incarico nomina RSPP esterno
_ lettera incarico antincendio
_ lettera incarico primosoccorso
_ verbale elezione RLS
_ verbale riunione periodica
Tutti i modelli sono esportabili in formato MS Word
2) è possibile gestire le scadenze di tutti gli adempimenti senza commettere errori
3) è possibile identificare tutti i documenti necessari per l'autocertificazione
Accedi alla presentazione
lunedì 19 ottobre 2009
mercoledì 14 ottobre 2009
Corso on line Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
E' stato pubblicato il nuovo corso on line La nuova direttiva macchine 2006/42/CE sui siti www.sicurezzapratica.it e www.certificazione.info.
Il corso consultabile direttamente via web è così strutturato:
_ Le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva amcchine 2006/42/CE
_ L'analisi dei rischi, modalità operative - le norme UNI EN ISO 14121-1:2007, UNI EN ISO 12100-1
_ Il fascicolo tecnico alla luce della nuova Direttiva macchine
_ Manuale e istruzioni per l'uso, linee guida operative per realizzarle correttamente
Modalità di consultazione del corso:
Una volta effettuato il pagamento riceverai entro 24 ore i codici di accesso al corso on line
Il corso è strutturato in singole lezioni con dispense in formato pdf e con sessioni multimediali.
Al termine del corso l'utente può accedere al test di valutazione, superato il quale riceve l'attestato di frequenza valido anche ai fini dell'aggiornamento quinquennale per RSPP (4 ore).
L'attestato è rilasciato da ADL - Associazione sindacale datori di lavoro
Piattaforma e-learning Edirama Formazione
Maggiori informazioni
Il corso consultabile direttamente via web è così strutturato:
_ Le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva amcchine 2006/42/CE
_ L'analisi dei rischi, modalità operative - le norme UNI EN ISO 14121-1:2007, UNI EN ISO 12100-1
_ Il fascicolo tecnico alla luce della nuova Direttiva macchine
_ Manuale e istruzioni per l'uso, linee guida operative per realizzarle correttamente
Modalità di consultazione del corso:
Una volta effettuato il pagamento riceverai entro 24 ore i codici di accesso al corso on line
Il corso è strutturato in singole lezioni con dispense in formato pdf e con sessioni multimediali.
Al termine del corso l'utente può accedere al test di valutazione, superato il quale riceve l'attestato di frequenza valido anche ai fini dell'aggiornamento quinquennale per RSPP (4 ore).
L'attestato è rilasciato da ADL - Associazione sindacale datori di lavoro
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martedì 6 ottobre 2009
Le norme tecniche UNI di settembre 2009
Norme Tecniche
• UNI EN ISO 11681-1:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali
• UNI EN ISO 22868:2009
Macchine forestali - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)
• UNI EN ISO 3450:2009
Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti di prestazione e metodi di prova
• UNI EN ISO 6682:2009
Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi
• UNI EN ISO 7096:2009
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore
• UNI EN ISO 11681-2:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura
• UNI EN ISO 21148:2009
Cosmetici - Microbiologia - Istruzioni generali per l'analisi microbiologica
• UNI EN ISO 18416:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca della Candida albicans
• UNI EN ISO 21149:2009
Cosmetici - Microbiologia - Conta e ricerca dei batteri mesofili aerobi
• UNI EN ISO 21150:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Escherichia coli
• UNI EN ISO 22717:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Pseudomonas aeruginosa
• UNI EN ISO 22718:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Staphylococcus aureus
• UNI EN ISO 659:2009
Semi e frutti oleaginosi - Determinazione del contenuto di olio (Metodo di riferimento
• UNI EN ISO 660:2009
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di acidità e dell'acidità
• UNI EN ISO 9902-1:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni
• UNI EN ISO 9902-2:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura
• UNI EN ISO 9902-3:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti
• UNI EN ISO 9902-4:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami
• UNI EN ISO 9902-5:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria
• UNI EN ISO 9902-6:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti
• UNI EN ISO 9902-7:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio
• UNI EN 15089:2009
Sistemi di isolamento dell'esplosione
• UNI EN 791:2009
Macchine perforatrici - Sicurezza
• UNI EN 13985:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina
• UNI EN 13898:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli
• UNI EN 13355:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 12981:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 13001-2:2009
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi
• UNI EN ISO 11681-1:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali
• UNI EN ISO 22868:2009
Macchine forestali - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)
• UNI EN ISO 3450:2009
Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti di prestazione e metodi di prova
• UNI EN ISO 6682:2009
Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi
• UNI EN ISO 7096:2009
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore
• UNI EN ISO 11681-2:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura
• UNI EN ISO 21148:2009
Cosmetici - Microbiologia - Istruzioni generali per l'analisi microbiologica
• UNI EN ISO 18416:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca della Candida albicans
• UNI EN ISO 21149:2009
Cosmetici - Microbiologia - Conta e ricerca dei batteri mesofili aerobi
• UNI EN ISO 21150:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Escherichia coli
• UNI EN ISO 22717:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Pseudomonas aeruginosa
• UNI EN ISO 22718:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Staphylococcus aureus
• UNI EN ISO 659:2009
Semi e frutti oleaginosi - Determinazione del contenuto di olio (Metodo di riferimento
• UNI EN ISO 660:2009
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di acidità e dell'acidità
• UNI EN ISO 9902-1:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni
• UNI EN ISO 9902-2:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura
• UNI EN ISO 9902-3:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti
• UNI EN ISO 9902-4:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami
• UNI EN ISO 9902-5:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria
• UNI EN ISO 9902-6:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti
• UNI EN ISO 9902-7:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio
• UNI EN 15089:2009
Sistemi di isolamento dell'esplosione
• UNI EN 791:2009
Macchine perforatrici - Sicurezza
• UNI EN 13985:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina
• UNI EN 13898:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli
• UNI EN 13355:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 12981:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 13001-2:2009
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi
martedì 29 settembre 2009
I prossimi convegni sulla sicurezza del lavoro
AIAS organizza il convegno “IL D. LGS 106/2009 RELATIVO ALLE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D. LGS. 81/2008”, il giorno 12 ottobre, presso il Salone dei Convegni – INAIL - P.le Pastore 6 – Roma, dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
www.aias-sicurezza.it
Bioikos Ambiente con il patrocinio di AIAS organizza il Workshop “OHSAS 18001 A TUTTO TONDO. Il punto di vista degli attori del SGSL” il giorno giovedì 22 ottobre alle ore 14.00, presso l’Albergo Novotel – via Villanova 31 - Villanova di Castenaso (BO).
www.aias-sicurezza.it
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008 - Roma, 15 ottobre 2009.
L’Organismo AIAS esperti Difesa e Forze di Polizia (OADiPo), con il patrocinio del Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale, organizza il Convegno “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE
ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008”, il giorno giovedì 15 ottobre 2009 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso la Sala Conferenze di MARICAPITALE - Caserma R. Grazioli Lante, Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma.
www.aias-sicurezza.it
Milano - 27 settembre 2009 – Un convegno nazionale che sarà occasione di confronto sul tema della sicurezza sul lavoro, si terrà il 12 ottobre a Milano, Auditorium “Giorgio Gaber”, Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D’Aosta, 3. Nelle parole di Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia: “Ad oltre un anno dall’approvazione del "Piano Regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro", frutto di un’intesa sottoscritta fra Regione Lombardia e i rappresentanti del partenariato economico-sociale e delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori, il convegno si propone di fare il punto sui primi risultati ottenuti dal Piano e vuole essere un momento di propositivo confronto non solo fra i principali “protagonisti” di questa intesa, ma anche con qualificate autorità nazionali. Il Piano è caratterizzato da un elemento qualificante: l’impegno e lo sforzo per far crescere la cultura della sicurezza, basata sulla responsabilità di tutti e di ciascuno. La metodologia adottata ha previsto il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, introducendo linee innovative per la riduzione degli infortuni fondate non su logiche penalizzanti ma su efficacia delle azioni, responsabilizzazione delle imprese e positività del lavoro, ruolo dell’ente pubblico di facilitazione, informazione e formazione dei lavoratori per promuovere comportamenti orientati alla salute
LE NOVITA’ DEL CORRETTIVO AL D.Lgs. 81/2008
(Testo Unico della Sicurezza)
Venerdi 9 ottobre 2009 – ore 15.00
Sala assemblee SACMI
Imola – Via Selice 17/a
LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN CANTIERE
Sabato 17 Ottobre – ore 9.00
Sede C.E.E.R. snc
Imola – Via Molino Rosso n° 18/p
Programma
www.aias-sicurezza.it
Bioikos Ambiente con il patrocinio di AIAS organizza il Workshop “OHSAS 18001 A TUTTO TONDO. Il punto di vista degli attori del SGSL” il giorno giovedì 22 ottobre alle ore 14.00, presso l’Albergo Novotel – via Villanova 31 - Villanova di Castenaso (BO).
www.aias-sicurezza.it
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008 - Roma, 15 ottobre 2009.
L’Organismo AIAS esperti Difesa e Forze di Polizia (OADiPo), con il patrocinio del Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale, organizza il Convegno “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE
ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008”, il giorno giovedì 15 ottobre 2009 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso la Sala Conferenze di MARICAPITALE - Caserma R. Grazioli Lante, Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma.
www.aias-sicurezza.it
Milano - 27 settembre 2009 – Un convegno nazionale che sarà occasione di confronto sul tema della sicurezza sul lavoro, si terrà il 12 ottobre a Milano, Auditorium “Giorgio Gaber”, Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D’Aosta, 3. Nelle parole di Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia: “Ad oltre un anno dall’approvazione del "Piano Regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro", frutto di un’intesa sottoscritta fra Regione Lombardia e i rappresentanti del partenariato economico-sociale e delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori, il convegno si propone di fare il punto sui primi risultati ottenuti dal Piano e vuole essere un momento di propositivo confronto non solo fra i principali “protagonisti” di questa intesa, ma anche con qualificate autorità nazionali. Il Piano è caratterizzato da un elemento qualificante: l’impegno e lo sforzo per far crescere la cultura della sicurezza, basata sulla responsabilità di tutti e di ciascuno. La metodologia adottata ha previsto il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, introducendo linee innovative per la riduzione degli infortuni fondate non su logiche penalizzanti ma su efficacia delle azioni, responsabilizzazione delle imprese e positività del lavoro, ruolo dell’ente pubblico di facilitazione, informazione e formazione dei lavoratori per promuovere comportamenti orientati alla salute
LE NOVITA’ DEL CORRETTIVO AL D.Lgs. 81/2008
(Testo Unico della Sicurezza)
Venerdi 9 ottobre 2009 – ore 15.00
Sala assemblee SACMI
Imola – Via Selice 17/a
LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN CANTIERE
Sabato 17 Ottobre – ore 9.00
Sede C.E.E.R. snc
Imola – Via Molino Rosso n° 18/p
Programma
martedì 22 settembre 2009
Bonus malus alle imprese sicure
Nota Inail aggiorna le regole sullo sconto dei premi dopo le novità del D:lgs 81/08.
Con nota protocollo n. 8601 l'Inail ha provveduto ad aggiornare il modello e i relativi allegati per le richieste dello sconto dei premi assicurativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tre le novità:
1) la valorizzazione delle procedure per la selezione dei fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza del lavoro:
2)la valorizzazione degli interventi svolti:
3) il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza del lavoro.
Il bonus malus è uno sconto dei premi Inail fino al 5% alle imprese fino a 500 dipendenti o del 10% negli altri casi, riconosciuto in presenza di interventi migliorativi del livello di sicurezza in azienda
Il 31 gennaio 2010 è il termine di presentazione delle domande di sconto con riferimento agli interventi migliorativi sulla sicurezza effettuati nel 2009
Con nota protocollo n. 8601 l'Inail ha provveduto ad aggiornare il modello e i relativi allegati per le richieste dello sconto dei premi assicurativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tre le novità:
1) la valorizzazione delle procedure per la selezione dei fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza del lavoro:
2)la valorizzazione degli interventi svolti:
3) il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza del lavoro.
Il bonus malus è uno sconto dei premi Inail fino al 5% alle imprese fino a 500 dipendenti o del 10% negli altri casi, riconosciuto in presenza di interventi migliorativi del livello di sicurezza in azienda
Il 31 gennaio 2010 è il termine di presentazione delle domande di sconto con riferimento agli interventi migliorativi sulla sicurezza effettuati nel 2009
venerdì 11 settembre 2009
Valutazione rischio vibrazioni per operatori automezzi.
Riportiamo un quesito interessante e la relativa risposta inerenti il rischo vibrazioni?
IN FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI PER OPERATORI SU AUTOMEZZI (MACCHINE AGRICOLE, FURGONI ECC..) SI CONSIDERA L´ESPOSIZIONE A CORPO INTERO. OCCORRE VALUTARE ANCHE L´ESPOSIZIONE AL SISTEMA MANO-BRACCIO, VISTO L´UTILIZZO DI VOLANTI, LEVE, ECC...? INOLTRE, PER ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO, È CORRETTO RIPORTARE IN RELAZIONE TECNICA, L´ATTENUAZIONE DEI DPI (GUANTI) VALUTATA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO RIPORTATO SULLA GUIDA ALL´UTILIZZO DELLA BANCA DATI ISPESL IN TABELLA N. 7?
La valutazione del rischio vibrazioni comporta il considerare l´energia comunque assunta sul luogo di lavoro.
Nelle esposizioni a vibrazioni assunte conducendo degli automezzi occorre quindi valutare anche l´energia vibratoria al sistema mano-braccio (HAV) da volanti, leve ecc… fatto salvo che questa possa essere "giustificabile" (sostanzialmente trascurabile).
Ciò è normalmente vero nella maggior parte dei casi, ma lavorando su terreni accidentati e/o duri e -particolarmente- utilizzando veicoli vetusti, ancor più se cingolati, in linea generale la giustificazione va evitata.
Inoltre esiste il caso di esposizioni HAV per le quali l´energia assunta come descritto nel quesito costituisce un ulteriore aggravio che non può essere trascurato.
La valutazione può dunque richiedere, a seconda del contesto lavorativo, anche la determinazione del contributo dell´energia HAV da volanti, leve ecc… e questa determinazione può essere condotta a partire dai dati della banca-dati accessibile dal sito web dell´ISPESL, ovvero dai dati forniti dai produttori o infine dai dati misurati sul campo.
Circa il secondo quesito la risposta è categoricamente negativa.
Fonte: prevenzio.net
IN FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI PER OPERATORI SU AUTOMEZZI (MACCHINE AGRICOLE, FURGONI ECC..) SI CONSIDERA L´ESPOSIZIONE A CORPO INTERO. OCCORRE VALUTARE ANCHE L´ESPOSIZIONE AL SISTEMA MANO-BRACCIO, VISTO L´UTILIZZO DI VOLANTI, LEVE, ECC...? INOLTRE, PER ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO, È CORRETTO RIPORTARE IN RELAZIONE TECNICA, L´ATTENUAZIONE DEI DPI (GUANTI) VALUTATA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO RIPORTATO SULLA GUIDA ALL´UTILIZZO DELLA BANCA DATI ISPESL IN TABELLA N. 7?
La valutazione del rischio vibrazioni comporta il considerare l´energia comunque assunta sul luogo di lavoro.
Nelle esposizioni a vibrazioni assunte conducendo degli automezzi occorre quindi valutare anche l´energia vibratoria al sistema mano-braccio (HAV) da volanti, leve ecc… fatto salvo che questa possa essere "giustificabile" (sostanzialmente trascurabile).
Ciò è normalmente vero nella maggior parte dei casi, ma lavorando su terreni accidentati e/o duri e -particolarmente- utilizzando veicoli vetusti, ancor più se cingolati, in linea generale la giustificazione va evitata.
Inoltre esiste il caso di esposizioni HAV per le quali l´energia assunta come descritto nel quesito costituisce un ulteriore aggravio che non può essere trascurato.
La valutazione può dunque richiedere, a seconda del contesto lavorativo, anche la determinazione del contributo dell´energia HAV da volanti, leve ecc… e questa determinazione può essere condotta a partire dai dati della banca-dati accessibile dal sito web dell´ISPESL, ovvero dai dati forniti dai produttori o infine dai dati misurati sul campo.
Circa il secondo quesito la risposta è categoricamente negativa.
Fonte: prevenzio.net
Sostanze pericolose: Nuovo Adeguamento direttiva 67/548/CEE (Classificazione, etichettatura e imballaggio)|
Sulla GUUE dell'UE L 235/1 del 05/09/2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 790/2009 della Commissione del 10/08/2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.
La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’ allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.
Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.
Ed è in base a tale considerazione che la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009.
Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’ allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’ articolo 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008.
Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell’ esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’ allegato I di tale direttiva.
Le classificazioni armonizzate definite nell’ allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’ etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’ articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nella legato VI, parte , del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 e pertanto
il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010<
L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.
La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’ allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.
Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.
Ed è in base a tale considerazione che la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009.
Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’ allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’ articolo 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008.
Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell’ esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’ allegato I di tale direttiva.
Le classificazioni armonizzate definite nell’ allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’ etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’ articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nella legato VI, parte , del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 e pertanto
il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010<
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