Con l'approvazione del D.lgs 106/2009 il Testo unico sicurezza del lavoro (D.lgs 81/08) è stato profondamente modificato. Tale decreto entrerà in vigore il 20 agosto 2009 Su molti siti Internet sono state già pubblicate informazioni a tale riguardo, per cui in questo articolo ci limiteremo a segnalare le principali modifiche e i link più interessanti da cui scaricare approfondimenti.
Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro
RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: Giudizio molto negativo sui RINVII al 01/08/2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.
L’art. 6 del “correttivo” introduce una nuova lettera m-quater) all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che affida alla Commissione consultiva il compito di:
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”. Ma peggiore è l’art. 18 del “correttivo” che modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 1-bis:
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.
SGSL - SISTEMI di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE: Giudizio molto negativo (artt. 20 e 30)
L’art. 20 del “correttivo” modifica l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 5-bis: La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Peggio l’art. 30 del “correttivo” che modifica l’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, ove sono apportate le seguenti modifiche:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di….., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è aggiunto anche un comma 3-ter, che ne determinerà un rinvio sicuramente non breve e un riesame in sede delle parti sociali cui è riaffidala la decisione su come opere in materia:
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.
DELEGA di FUNZIONI: Giudizio molto negativo, anche se meno peggio dello schema iniziale (Art. 8 e 12) Sostanzialmente, l’art. 12 del “correttivo” modifica l’articolo 16, del D-Lgs. 81/2008, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Ancora peggiore è la modifica apportata dall’art. 8 del “correttivo” che modifica l’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di lavoro in caso di delega di funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione di un SGSL, come indicato al comma 4.
Leggi sul dossier su www.sicurezzapratica.it
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