venerdì 31 luglio 2009

Sicurezza sul lavoro, il Governo corregge il Testo unico

Una patente a punti per verificare l'idoneità di imprese in settori particolarmente a rischio; snellimento di alcune procedure burocratiche per la certificazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; maggiore spazio alla prevenzione; integrazione delle attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail; più efficacia e completa rivisitazione delle sanzioni. Sono queste le principali misure del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri sulla base dei principi e dei criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 123.

La principale finalità delle misure varate dal governo è quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i «punti patente») per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Lo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità e il cui azzeramento determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

Altro obiettivo è il "superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento senza sconti quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Ancora: il decreto tende a superare una cultura sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.

Il decreto correttivo tende poi a integrare le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Altro obiettivo è la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare questa procedura diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.

Il provvedimento punta poi all'integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un avviso comune tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici della gestioné della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), si considera la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
- prima dovrà essere immediatamente inviato all'esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
- successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.

lunedì 27 luglio 2009

Lavoratori autonomi, quali obblighi ai sensi del D.lgs 81/08

Il comma 2 dell'art. 21 del D.lgs 81/08 prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno la facoltà di:
1) beneficiare della sorveglianza sanitaria
2) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativi ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'art. 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Queste ultime fanno riferimento all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs 81/08 che chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazioni ai lavori da affidare con le modalità dell'allegato XVII.
In base ai contenuti di tale allegato si deduce che:
1) i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) e dall'allegato X (Norme speciali del titolo IV), hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione incentrati sui rischi propri delle attività svolte e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
2)i lavoratori autonomi che eseguono lavori non qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile ai sensi del citato articolo 89, hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione e di benificiare della sorveglianza sanitaria
3) in entrambi i casi non sussisite l0obbligo di frequentare i corsi per RSPP in quanto siamo di fronte a lavoratori autonomi e non a datori di lavoro o loro dipendenti.

mercoledì 15 luglio 2009

"La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine "

Sono stati pubblicati sul sito dell'ISPESL gli atti di un interessante convegno: "La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine ".

Interventi del 18 Giugno

* “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica”

V. Mazzocchi - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “L’attività di certificazione e verifica dei prodotti ed impianti alla luce del Dlgs.81/08”

F. Ricci - I.S.P.E.S.L./D.C.C.

* “Sistema di gestione della Sicurezza - Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL"

G. Giannelli - Dipartimento ISPESL di Milano

* “La valutazione del rischio incendio in base al Testo Unico”

C. Turturici - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria

* “Il ruolo dell’Arpa nel Testo Unico”

A. Robotto - Dirigente Responsabile della struttura complessa SC03 ARPA

* “Il ruolo e le attività della Regione Piemonte”

S. La Monica - Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

* “Il ruolo ispettivo dello SPRESAL”

R. Zanelli - Direttore SPRESAL ASL 19 di ASTI


Interventi del 19 Giugno

* “L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del Testo Unico”

V. Magli - Direttore Unità Funzionale V –Affari Generali, organi Collegiali e contenzioso dell’ ISPESL

* “Quadro di riferimento nello scenario Europeo”

G. Bianchi - Presidente Nazionale AIAS

* “Il titolo III – I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’evoluzione della normativa tecnica”

L. Tomassini - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “La sicurezza nel settore delle industrie vinicole”

L. Di Donato - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “Esperienze dello SPRESAL in Piemonte”

L. Modonutto - SPRESAL CUNEO 2 ALBA

* “Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”

E. Borzelli - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “La valutazione di conformità delle macchine prevista dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”

L. Monica - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “Novità e prospettive nello scenario del Testo Unico per la gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro”

M. Alvino - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.G. – Divisione VI – Sicurezza

Accedi ai documenti dal seguente link

martedì 7 luglio 2009

81 doc, il software per gestire tutta la documentazione della sicurezza del lavoro

81 DOC è il software che ti permette di gestire correttamente la documentazione della sicurezza del lavoro in azienda.
La documentazione che viene verificata in sede di controllo è ampia e non è solamente costituita dal documento di valutazione dei rischi, ma anche da numerosi tipi di registri, libretti di manutenzione ed uso, certificati, attestati, dichiarazioni che se assenti o scadute possono determinare sanzioni a carico del datore di lavoro e dell'RSPP.

Il software è costituito da tre moduli:

Modulo Check-up: consente di verificare quali documenti della sicurezza del lavoro necessari per essere a norma, sono assenti.

Modulo Gestione scadenze: permette di gestire tutte le scadenze dei documenti e il loro aggiornamento. L'utente ha così a disposizione un potente strumento gestionale, in cui può avere sempre sotto controllo le scadenze dei documenti aziendali.

Modulo Sistema Esperto Documenti: permette di individuare i documenti necessari per essere a norma partendo dalla problematica. Ad esempio se desidero sapere quali sono i documenti necessari per essere a norma in presenza di apparecchi a pressione, il software fornisce la risposta. Idem per quanto concerne ad esempio la formazione, l'antincendio, infortuni, aspetti sanitari, attrezzature e impianti, incarichi, dispositivi di protezione individuale, rischi specifici, ecc.


Vantaggi di 81 DOC
_ 1) risparmio di tempo nel controllo e nella gestione della documentazione sicurezza del lavoro
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)

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