giovedì 17 dicembre 2009

Sospensione dell’attivita` imprenditoriale: le novita` introdotte al Tusic

Sospensione dell’attivita` imprenditoriale: le novita` introdotte al Tusic.

Il 20 agosto 2009 e` entrato in
vigore il D.Lgs. n. 106/2009,
da tale data sono, pertanto,
pienamente operative le modifiche
apportate da detto decreto
al c.d. Testo unico sulla sicurezza
del lavoro.
Tali modifiche, come vedremo,
hanno interessato anche
l’istituto della sospensione
dell’attivita` imprenditoriale disciplinato
dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 che, cosı`
come modificato dall’art. 41
della legge n. 133 del 2008 e
da ultimo dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 106/2009, prevede
due diversi presupposti che,
alternativamente o cumulativamente
tra loro, possono portare
alla sospensione dell’attivita`
imprenditoriale.
Tali presupposti sono:...continua

SUVA documento analisi degli infortuni

Pubblicato dal SUVA (Svizzera) un interessante documento sull'analisi degli infortuni.
Clicca qui per accedere al documento

mercoledì 16 dicembre 2009

Sicurezza sul lavoro, serve responsabilità sociale

Il punto a Roma in un convegno organizzato da HRC. Le opinioni di Marco Fabio Sartori (Inail), Antonio Mastrapasqua (Inps), Renata Polverini (Ugl).

Vedi video

Imprenditoria straniera: una guida online per orientarsi nella burocrazia

FIRENZE - Gli immigrati residenti a Firenze che vogliono avviare un'attività imprenditoriale potranno usufruire, a partire da oggi, della Guida on line per l'imprenditoria straniera, uno strumento che prefettura e camera di commercio hanno messo a punto per orientare il cittadino immigrato che intende muovere i primi passi nel mondo dell'impresa. Alla realizzazione della guida hanno collaborato il comune di Firenze, l'INAIL, Inps, Consiglio notarile, ordine dei commercialisti ed esperti contabili. La guida - tradotta anche in arabo, albanese e cinese e disponibile online - offre informazioni di base e indicazioni per valutare opportunità e rischi della scelta imprenditoriale.

Ampio spazio e dedicato alla voce costi: sono elencate le spese per la costituzione di una società e per l'iscrizione alla camera di commercio, quelle di contabilità, bilancio, dichiarazione dei redditi, nonché i costi previdenziali e assistenziali. Non mancano notizie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'igiene dei prodotti con un'attenzione specifica ai settori del manifatturiero e della ristorazione. La guida fornisce inoltre indicazioni in materia di marchi e brevetti. Viene trattato anche il tema ambientale, in particolare lo smaltimento dei rifiuti.

"Il complesso sistema burocratico non agevola l'iniziativa imprenditoriale degli immigrati", ha detto il prefetto di Firenze Andrea De Martino. "Abbiamo promosso la guida per facilitare gli stranieri a fare impresa, un efficace mezzo di integrazione e promozione sociale che stimola la capacità dei cittadini stranieri giunti per lavorare e migliorare le proprie condizioni nel rispetto delle regole".

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Linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato

La Regione Lombardia ha pubblicato gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo del 2004: fattori di stress, criteri, metodi e strumenti applicabili.

Fonte: Puntosicuro.it

sabato 12 dicembre 2009

E.S.C. La certificazione delle competenze per chi opera nella sicurezza del lavoro

Sicurezzapratica.it fornisce a coloro che operano nell'ambito della sicurezza del lavoro l’opportunità di vedere ulteriormente riconosciuta la propria professionalità attraverso il marchio E.S.C.- Esperto Sicurezza Certificato

E.S.C. è una certificazione di prima parte realizzata da Sicurezzapratica.it che consente di vedere riconosciute le proprie competenze e capacità specifiche nella sicurezza del lavoro.
Sicurezzapratica.it si pone quindi come garante presso le parti terze (aziende, enti pubblici, ecc.) che il titolare della certificazione E.S.C. risponde a requisiti di:
_ adeguata preparazione professionale
_ adeguato aggiornamento professionale
_ adeguate competenze nell'operare in ambito sicurezza del lavoro.

A) La certificazione E.S.C. viene attribuita mediante la valutazione dei seguenti requisiti:
_ Titolo di studio e corsi di specializzazione
_ Corsi di aggiornamento seguiti negli ultimi 12 mesi
_ Esperienza professionale documentabile
_ Acquisto di materiale e supporti didattici negli ultimi 12 mesi
_ Assenza di reclami da parte di clienti (nel caso di consulenti)
_ Assenza di sanzioni civili e penali negli ultimi 10 anni
_ Referenze documentabili della propria attività professionale in ambito sicurezza del lavoro negli ultimi 24 mesi

B) Per ottenere la certificazione E.S.C. è necessario superare un esame di valutazione delle competenze in ambito sicurezza del lavoro.
Tale valutazione avviene rispondendo a un test on line costituito da 50 quesiti. Solo il superamento del 100% delle domande del test permette di ottenere la certificazione E.S.C. Nel caso in cui il test non venga superato è possibile iscriversi al corso on line Esperto Sicurezza della durata di 30 ore organizzato da Sicurezzapratica.it al termine del quale è possibile ripetere l'esame per ottenere la qualifica di Esperto Sicurezza Certificato.

La certificazione E.S.C. viene rinnovata ogni anno. Il rinnovo annuale prevede la valutazione dei requisiti del punto A) e il superamento del test di valutazione competenze.

La durata della certificazione è annuale. Il costo è di 399 euro + Iva/anno.

Perché certificarsi E.S.C.
_ per vedere riconosciute le proprie capacità professionali come esperto della sicurezza del lavoro
_ per avere nuove opportunità professionali presso aziende ed enti pubblici
_ per essere scelto da oltre 50.000 utenti del sito www.sicurezzapratica.it e gli oltre 20.000 iscritti (di cui 3.300 clienti), grazie alla pubblicazione sul sito del Registro degli Esperti Sicurezza del lavoro Certificati - Sicurezzapratica.it

Come richiedere la certificazione E.S.C.
1) Effettuare il pagamento della quota annuale di 399,00 euro + Iva
2) Inviare la documentazione che Le verrà richiesta da Sicurezzapratica.it
3) Dopo la valutazione della documentazione inviata, riceverà via email il link per effettuare il test sulle competenze in ambito sicurezza del lavoro.
4) Al superamento del test riceverà via email e per posta ordinaria:
_ il certificato E.S.C. - Esperto Sicurezza Certificato Sicurezzapratica.it
_ il logo E.S.C. in formato jpg da utilizzare nel materiale marketing da Lei utilizzato (cartaceo, web, ecc)
_ L'iscrizione al Registro degli Esperti Sicurezza Certificati Sicurezzapratica.it

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Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi

La complessità della disciplina riguardante la sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, ha reso necessaria l'emanazione della Circolare 1 dicembre 2009 n. 114 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi", pubblicata nella Gazzetta ufficiale italiana n. 282 del 3 dicembre scorso. Il provvedimento ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante.

Oltre al requisito antincendio (ed in particolare alla pubblica incolumità), la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante riguarda anche i requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni.

Per attività di spettacolo viaggiante si intendono "attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento".

Nel testo del provvedimento vengono citate alcune norme tecniche di riferimento, e precisamente:

* UNI EN 13814:2005 "Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza"
* UNI EN 13782:2006 "Strutture temporanee - Tende - Sicurezza"
* UNI EN 1069-1:2002 "Acquascivoli di altezza maggiore o uguale di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"
* UNI EN 14960:2007 "Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"
* la serie UNI EN 1176 "Attrezzature per aree da gioco".

L'articolo 3 "Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante" fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Nel testo si legge che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normazione nazionali o europei.

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venerdì 11 dicembre 2009

Responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di un capo cantiere

In caso di infortunio in cantiere per mancato uso delle cinture di sicurezza, uso previsto dalle norme antinfortunistiche, la presenza di un capo cantiere non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza; ed inoltre non esclude l'obbligo di controllo in ordine all'applicazione delle regole previste dal piano di sicurezza, per fronteggiare i rischi del lavoro che, nel caso di specie, veniva svolto a settanta metri di altezza.
E' quanto deciso dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza/ordinanza del 4 dicembre scorso, la n. 46747.

La certificazione delle competenze per i formatori sicurezza del lavoro

Si chiama FCS, la certificazione Sicurezzapratica.it che individua i formatori sicurezza del lavoro aggiornati e con elevate competenze professionali.
F.C.S. è una certificazione di prima parte realizzata da Sicurezzapratica.it che consente al singolo formatore di vedere riconosciute le proprie competenze e capacità specifiche nella formazione della sicurezza del lavoro.
Sicurezzapratica.it si pone quindi come garante presso le parti terze (aziende, enti pubblici, ecc.) che il Formatore in possesso della certificazione F.C.S. risponde a requisiti di:
_ adeguata preparazione professionale
_ adeguato aggiornamento professionale
_ adeguate competenze nel fornire il servizio di formazione professionale in ambito sicurezza del lavoro.

A) La certificazione F.C.S. viene attribuita mediante la valutazione dei seguenti requisiti:
_ Titolo di studio e corsi di specializzazione
_ Corsi di aggiornamento seguiti negli ultimi 12 mesi
_ Esperienza professionale documentabile
_ Acquisto di materiale e supporti didattici negli ultimi 12 mesi
_ Assenza di reclami da parte di clienti
_ Tre referenze documentabili di progetti di formazione sicurezza del lavoro realizzati negli ultimi 12 mesi

B) Per ottenere la certificazione F.C.S è necessario superare un esame di valutazione delle capacità del singolo di organizzare e realizzare l’attività formativa in ambito sicurezza del lavoro.
Tale valutazione avviene rispondendo a un test on line costituito da 30 quesiti. Solo il superamento del 100% delle risposte del test permette di ottenere la certificazione F.C.S. Nel caso in cui il test non viene superato viene fornito materiale didattico allo scopo di consentire l'apprendimento delle tematiche che risultano insufficienti.

La certificazione F.C.S viene rinnovata ogni anno. Il rinnovo annuale prevede la valutazione dei requisiti del punto A) e il superamento del test di valutazione competenze.

La durata della certificazione è annuale. Il costo è di 299 euro + Iva/anno.

Perché certificarsi F.C.S
_ per vedere riconosciute le proprie capacità professionali come formatore della sicurezza del lavoro
_ per avere nuove opportunità professionali presso aziende ed enti pubblici
_ per essere scelto da oltre 50.000 utenti del sito www.sicurezzapratica.it e gli oltre 20.000 iscritti (di cui 3.300 clienti), grazie alla pubblicazione sul sito del Registro dei Formatori certificati F.C.S.

Come richiedere la certificazione F.C.S.
1) Effettuare il pagamento della quota annuale di 299,00 euro + Iva
2) Inviare la documentazione che Le verrà richiesta da Sicurezzapratica.it
3) Dopo la valutazione della documentazione inviata, riceverà via email il link per effettuare il test sulle capacità del singolo di organizzare e realizzare l’attività formativa in ambito sicurezza del lavoro.
4) Al superamento del test riceverà via email e per posta ordinaria:
_ il certificato F.C.S. - Formatore Certificato Sicurezzapratica.it
_ il logo FCS in formato jpg da utilizzare nel materiale marketing da Lei utilizzato (cartaceo, web, ecc)
_ L'iscrizione al Registro dei formatori certificati Sicurezzapratica.it

Rimini - convegno sicurezza del lavoro l'11 dicembre

RIMINI - Giornata di tutto esaurito Venerdi 11 Dicembre al Centro Congressi SGR in Via Chiabrera 34b a Rimini. Sono infatti tre gli incontri previsti per quella giornata, due dei quali dedicati al tema della sicurezza sul lavoro.



Per cominciare, alle ore 9.00 alle ore 13.00, si terrà il convegno dal titolo: "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", organizzato dalle sedi provinciali riminesi di Confindustria e Assoservizi. L'iniziativa si pone l'obiettivo di approfondire gli aspetti legati al Decreto legislativo 106/09, con il quale scattano nuovi obblighi per il datore di- lavoro.



Dalle ore 14.00 alle 18.00 la Federcoordinatori, Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza, introduce "La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili". All'iniziativa parteciperà il dottor Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali.



Il terzo incontro, intitolato: "L'arbitrato: modelli operativi e soluzioni pratiche", si terrà dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L'arbitrato è una procedimento stragiudiziale (cioè senza ricorso a processo ordinario) per la soluzione di controversie civili e commerciali. Introduce e modera l'avvocato Ivan Bagli, Consigliere della Fondazione Forense Riminese M. Ugolini, fondazione che organizza l'evento mentre il patrocinio è firmato dalla Corte Arbitrale delle Romagne.

Sicurezza del lavoro in ospedale Convegno

Venerdì 11 dicembre e sabato 12 è in programma all'ospedale di Busto Arsizio un convegno dal titolo "La sicurezza in ospedale: l'integrazione delle competenze per una gestione sicura ed efficace dei farmaci chemioterapiaci antiblastici". L'evento formativo è organizzato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" in collaborazione con l'Unità Operativa aziendale di Farmacia diretta dal dott. Carlo Maria Castelletti.

Nel corso delle due giornate (Aula Suor Bianca, venerdì h 8.30-16.30, sabato h. 9-13-30) saranno presentate e discusse le linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario, alla luce delle diverse fonti di rischio e di tutte le procedure per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, oltre che la legislazione in materia di sorveglianza sanitaria, i metodi e le misure di valutazione dell'esposizione.

Inoltre, gli esperti tratteranno temi relativi alla farmacologia dei farmaci antiblastici, alla loro pericolosità in caso spandimento accidentale e/o di stravaso e alle problematiche di tecnica farmaceutica. E' previsto un confronto sui criteri e le scelte organizzative di centralizzazione con la presenza di Farmacisti di diversi Ospedali.

Il corso prevede anche la trattazione di aspetti pratici legati alla prevenzione dei rischi durante la fase di allestimento e di somministrazione, spiegata anche con un filmato realizzato ad hoc, con esercitazioni pratiche a gruppi presso l'Unità Farmaci Antiblastici dell'ospedale di Busto Arsizio.

Venedì 11 aprirà i lavori il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Pietro Zoia.

SICUREZZA ALIMENTARE. Packaging, presentate le Linee Guida sulle buone pratiche di fabbricazione

La sicurezza alimentare non riguarda solo gli alimenti. Anche i materiali che vengono in contatto con essi. In aiuto delle aziende per l'implementazione delle buone pratiche di fabbricazione è venuto il progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) che ha presentato alla stampa le Linee guida per l'applicazione del Regolamento europeo 2023 del 2006 (sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti devono garantire sicurezza, ovvero non trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o un deterioramento delle caratteristiche organolettiche. Lo prevede ilRegolamento europeo 1935 del 2004 che chiede a chiare lettere che "i materiali e oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione". Al Regolamento 2023 del 2006 spettano invece le indicazioni di base per rispondere a quanto sopra.

E nella pratica, come si possono muovere le aziende? E' qui che entra in gioco il progetto CAST nato nel 2008, con il supporto organizzativo dell'Istituto Italiano Imballaggio. E con l'obiettivo di sperimentare nuove strategie di approccio integrato alla sicurezza alimentare, per la tematica dei Materiali in Contatto con Alimenti (MCA). Lo studio, durato due anni, è stato realizzato da tutti i soggetti della filiera alimentare e packaging per alimenti, a confronto con l'Istituto Superiore di Sanità.

Le linee guida sono strutturate in una parte di applicazione generale e in una parte di applicazione specifica, distinta per le filiere dei materiali e oggetti in alluminio, carta e cartone, imballaggi flessibili, materie plastiche, legno, metalli e leghe metalliche rivestiti e non, sughero, vetro. In appendice viene dedicata attenzione ad altri spetti di sicurezza alimentare nella pratica delle filiere del food packaging. L'idea di partenza nello sviluppo di questo lavoro è sintetizzata nel capitolo di presentazione: "valorizzare quanto già eventualmente esistente a livello aziendale e di settore, finalizzando i sistemi di gestione più diffusi nel rispetto del Regolamento 2023/2006/CE". Una attenzione particolare è stata rivolta alla realtà delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di costituire una base di orientamento per effettuare le scelte operative più opportune.

Al convegno di presentazione, a Roma, hanno partecipato 300 realtà, tra aziende e associazioni. In particolare, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha espresso apprezzamento per il contenuto e la portata del lavoro, impegnandosi a promuoverne la diffusione presso gli organi di controllo. In merito alla metodologia di lavoro, Annette Schaefer, DG Sanco, delegata della Commissione Europea, ha sottolineato come in Europa non abbia riscontrato un esempio analogo. "La straordinaria partecipazione di molti operatori ed esperti del settore è la prova evidente del successo di questa iniziativa. Ci impegniamo a non disperdere questo capitale di esperienza e a costruire su questa base nuovi progetti che rafforzino la sinergia positiva tra pubblico e privato, tra produttori e utilizzatori nell'interesse ultimo del sistema paese e dei consumatori" ha infine concluso il Presidente Vermondo Busnelli.

A cura di Silvia Biasotto
Fonte: Helpconsumatori

martedì 24 novembre 2009

Norme tecniche pubblicate dall'UNI Ottobre 2009

Norme tecniche pubblicate dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) nel mese di Ottobre 2009 riguardanti la Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro, l'Ambiente, l'Igiene degli Alimenti.



Norme Tecniche
• UNI EN 15269-20:2009
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con telaio in legno o metallico
• UNI EN 13890:2009
Esposizione negli ambienti di lavoro - Procedura per misurare metalli e metalloidi in particelle aerodisperse - Requisiti e metodi di prova
• UNI EN 14492-2:2009
Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati
• UNI 9721:2009
Fosse per veicoli - Criteri costruttivi e presidi per la sicurezza delle persone
• UNI EN ISO 10088:2009
Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile
• UNI CEN/TS 15926:2009
Concimi - Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente in forme diverse
• UNI CEN/TS 15925:2009
Concimi - Estrazione dello zolfo totale presente nei concimi in diverse forme
• UNI CEN/TS 15924:2009
Concimi - Determinazione della finezza di macinazione dei fosfati morbidi naturali
• UNI CEN/TS 15923:2009
Concimi - Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico alcalino di Joulie
• UNI CEN/TS 15922:2009
Concimi - Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente
• UNI CEN/TS 15921:2009
Concimi - Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C
• UNI CEN/TS 15920:2009
Concimi - Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2%
• UNI CEN/TS 15919:2009
Concimi - Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2%
• UNI EN 474-1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
• UNI EN 474-2:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per apripista
• UNI EN 474-3:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori
• UNI EN 474-4:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne
• UNI EN 474-5:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici
• UNI EN 474-6:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili
• UNI EN 474-7:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe
• UNI EN 474-8:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici
• UNI EN 474-9:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi
• UNI EN 474-10:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi
• UNI EN 474-11:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica
• UNI EN 474-12:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune
• UNI EN 149:2009
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
• UNI EN 14605:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
• UNI EN ISO 3382-1:2009
Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 1: Sale da spettacolo
• UNI EN 13157:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano
• UNI EN ISO 7971-1:2009
Cereali - Determinazione della massa volumica apparente, chiamata massa per ettolitro - Parte 1: Metodo di riferimento
• UNI EN ISO 7971-2:2009
Cereali - Determinazione della massa volumica apparente, chiamata massa per ettolitro - Parte 2: Metodo di rintracciabilità degli strumenti di misura per mezzo del riferimento allo strumento campione internazionale
• UNI EN ISO 7971-3:2009
Cereali - Determinazione della massa volumica apparente, chiamata massa per ettolitro - Parte 3: Metodo di routine
• UNI EN 15786:2009
Mangimi per animali - Isolamento e conta di Pediococcus spp.
• UNI EN 15792:2009
Mangimi per animali - Determinazione di zearalenone nei mangimi per animali - Metodo per cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza e purificazione in colonna di immunoaffinità Titolo in lingua inglese : Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up
• UNI EN 15785:2009
Mangimi per animali - Isolamento e conta di Bifidobacterium spp.
• UNI EN 15784:2009
Mangimi per animali - Isolamento e conta di Bacillus spp. presunti
• UNI EN 15789:2009
Mangimi per animali - Isolamento e conta di ceppi probiotici di lievito
• UNI EN 15791:2009
Prodotti alimentari - Determinazione del Deossinivalenolo nei mangimi per animali - Metodo per cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con purificazione in colonna di immunoaffiniti
• UNI EN 15782:2009
Mangimi per animali - Determinazione della nicarbazina - Metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione
• UNI EN 15781:2009
Mangimi per animali - Determinazione dell'ammonio di maduramicina tramite cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) a fase inversa utilizzando derivatizzazione post- colonna
• UNI EN 280:2009
Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove
• UNI EN 614-1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
• UNI EN 15788:2009
Mangimi per animali - Isolamento e conta di Enterococcus (E. faecium) spp.
• UNI EN 1974:2009
Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene
• UNI EN 81-21:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti
• UNI EN 15267-2:2009
Qualità dell'aria - Certificazione dei sistemi di misurazione automatici - Parte 2: Valutazione iniziale del sistema di gestione per la qualità del fabbricante di AMS e sorveglianza post certificazione del processo di fabbricazione
• UNI EN 15267-1:2009
Qualità dell'aria - Certificazione dei sistemi di misurazione automatici - Parte 1: Principi generali
• UNI EN 14238:2009
Apparecchi di sollevamento - Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
• UNI EN 12041:2009
Macchine per l'industria alimentare - Formatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

lunedì 2 novembre 2009

Rassegna stampa sicurezza del lavoro

E' stato attivato su www.sicurezzapratica.it il nuovo servizio Rassegna Stampa Sicurezza del lavoro, che consente di accedere alle notizie e ai documenti inerenti la sicurezza del lavoro che la redazione raccoglie nei principali siti, quotidiani, riviste tecniche del settore.

Con solo 49 euro al mese risparmi tempo nella ricerca e consultazione delle novità e sei sempre aggiornato. Ogni settimana ricevi inoltre la newsletter con le novità pubblicate e disponibili agli abbonati. L'archivio delle notizie e dei documenti è consultabile mediante un pratico motore di ricerca interno.

Il servizio è disponibile in abbonamento annuale a 588,00 euro i.e. per essere sempre aggiornato e risparmiare tempo nelle ricerche dei documenti e delle notizie.

Per maggiori informazioni clicca qui

lunedì 19 ottobre 2009

Software Doc 10 per la sicurezza delle aziende con meno di 10 dipendenti

E' stato pubblicato su www.sicurezzapratica.it il software DOC 10 per realizzare gl i adempimenti richiesti dal D.lgs 81/08, per le aziende con meno di 10 dipendenti.

In base all'art. 29 comma 5 del D.lgs 81/08, tali aziende non devono compilare il documento di valutazione dei rischi ma possono adottare un'autocertificazione.
Gli adempimenti però non sono finiti con tale autocertificazione. Sono necessari una serie di altri documenti per essere a norma con il D.lgs 81/08. E tutti questi documenti devono essere aggiornati.

Con DOC 10 si hanno tre vantaggi:

1) è possibile realizzare rapidamente - grazie ai modelli pre-impostati, i seguenti documenti:
_ autocertificazione valutazione dei rischi
_ lettera nomina datore di lavoro come Rspp
_ lettera incarico nomina RSPP esterno
_ lettera incarico antincendio
_ lettera incarico primosoccorso
_ verbale elezione RLS
_ verbale riunione periodica
Tutti i modelli sono esportabili in formato MS Word

2) è possibile gestire le scadenze di tutti gli adempimenti senza commettere errori

3) è possibile identificare tutti i documenti necessari per l'autocertificazione

Accedi alla presentazione

mercoledì 14 ottobre 2009

Corso on line Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

E' stato pubblicato il nuovo corso on line La nuova direttiva macchine 2006/42/CE sui siti www.sicurezzapratica.it e www.certificazione.info.

Il corso consultabile direttamente via web è così strutturato:

_ Le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva amcchine 2006/42/CE
_ L'analisi dei rischi, modalità operative - le norme UNI EN ISO 14121-1:2007, UNI EN ISO 12100-1
_ Il fascicolo tecnico alla luce della nuova Direttiva macchine
_ Manuale e istruzioni per l'uso, linee guida operative per realizzarle correttamente

Modalità di consultazione del corso:
Una volta effettuato il pagamento riceverai entro 24 ore i codici di accesso al corso on line
Il corso è strutturato in singole lezioni con dispense in formato pdf e con sessioni multimediali.
Al termine del corso l'utente può accedere al test di valutazione, superato il quale riceve l'attestato di frequenza valido anche ai fini dell'aggiornamento quinquennale per RSPP (4 ore).
L'attestato è rilasciato da ADL - Associazione sindacale datori di lavoro

Piattaforma e-learning Edirama Formazione

Maggiori informazioni

martedì 6 ottobre 2009

Le norme tecniche UNI di settembre 2009

Norme Tecniche
• UNI EN ISO 11681-1:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali
• UNI EN ISO 22868:2009
Macchine forestali - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)
• UNI EN ISO 3450:2009
Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti di prestazione e metodi di prova
• UNI EN ISO 6682:2009
Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi
• UNI EN ISO 7096:2009
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore
• UNI EN ISO 11681-2:2009
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura
• UNI EN ISO 21148:2009
Cosmetici - Microbiologia - Istruzioni generali per l'analisi microbiologica
• UNI EN ISO 18416:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca della Candida albicans
• UNI EN ISO 21149:2009
Cosmetici - Microbiologia - Conta e ricerca dei batteri mesofili aerobi
• UNI EN ISO 21150:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Escherichia coli
• UNI EN ISO 22717:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Pseudomonas aeruginosa
• UNI EN ISO 22718:2009
Cosmetici - Microbiologia - Ricerca di Staphylococcus aureus
• UNI EN ISO 659:2009
Semi e frutti oleaginosi - Determinazione del contenuto di olio (Metodo di riferimento
• UNI EN ISO 660:2009
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di acidità e dell'acidità
• UNI EN ISO 9902-1:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni
• UNI EN ISO 9902-2:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura
• UNI EN ISO 9902-3:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti
• UNI EN ISO 9902-4:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami
• UNI EN ISO 9902-5:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria
• UNI EN ISO 9902-6:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti
• UNI EN ISO 9902-7:2009
Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio
• UNI EN 15089:2009
Sistemi di isolamento dell'esplosione
• UNI EN 791:2009
Macchine perforatrici - Sicurezza
• UNI EN 13985:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina
• UNI EN 13898:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli
• UNI EN 13355:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 12981:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 13001-2:2009
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi

martedì 29 settembre 2009

I prossimi convegni sulla sicurezza del lavoro

AIAS organizza il convegno “IL D. LGS 106/2009 RELATIVO ALLE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D. LGS. 81/2008”, il giorno 12 ottobre, presso il Salone dei Convegni – INAIL - P.le Pastore 6 – Roma, dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
www.aias-sicurezza.it

Bioikos Ambiente con il patrocinio di AIAS organizza il Workshop “OHSAS 18001 A TUTTO TONDO. Il punto di vista degli attori del SGSL” il giorno giovedì 22 ottobre alle ore 14.00, presso l’Albergo Novotel – via Villanova 31 - Villanova di Castenaso (BO).
www.aias-sicurezza.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008 - Roma, 15 ottobre 2009.
L’Organismo AIAS esperti Difesa e Forze di Polizia (OADiPo), con il patrocinio del Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale, organizza il Convegno “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA DIFESA E NEL SETTORE MARITTINO E PORTUALE
ALLA LUCE DEL D.Lgs. 106/2009 DI MODIFICA AL TESTO UNICO 81/2008”, il giorno giovedì 15 ottobre 2009 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso la Sala Conferenze di MARICAPITALE - Caserma R. Grazioli Lante, Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma.
www.aias-sicurezza.it

Milano - 27 settembre 2009 – Un convegno nazionale che sarà occasione di confronto sul tema della sicurezza sul lavoro, si terrà il 12 ottobre a Milano, Auditorium “Giorgio Gaber”, Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D’Aosta, 3. Nelle parole di Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia: “Ad oltre un anno dall’approvazione del "Piano Regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro", frutto di un’intesa sottoscritta fra Regione Lombardia e i rappresentanti del partenariato economico-sociale e delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori, il convegno si propone di fare il punto sui primi risultati ottenuti dal Piano e vuole essere un momento di propositivo confronto non solo fra i principali “protagonisti” di questa intesa, ma anche con qualificate autorità nazionali. Il Piano è caratterizzato da un elemento qualificante: l’impegno e lo sforzo per far crescere la cultura della sicurezza, basata sulla responsabilità di tutti e di ciascuno. La metodologia adottata ha previsto il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, introducendo linee innovative per la riduzione degli infortuni fondate non su logiche penalizzanti ma su efficacia delle azioni, responsabilizzazione delle imprese e positività del lavoro, ruolo dell’ente pubblico di facilitazione, informazione e formazione dei lavoratori per promuovere comportamenti orientati alla salute

LE NOVITA’ DEL CORRETTIVO AL D.Lgs. 81/2008
(Testo Unico della Sicurezza)
Venerdi 9 ottobre 2009 – ore 15.00
Sala assemblee SACMI
Imola – Via Selice 17/a

LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN CANTIERE
Sabato 17 Ottobre – ore 9.00
Sede C.E.E.R. snc
Imola – Via Molino Rosso n° 18/p
Programma

martedì 22 settembre 2009

Bonus malus alle imprese sicure

Nota Inail aggiorna le regole sullo sconto dei premi dopo le novità del D:lgs 81/08.
Con nota protocollo n. 8601 l'Inail ha provveduto ad aggiornare il modello e i relativi allegati per le richieste dello sconto dei premi assicurativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tre le novità:
1) la valorizzazione delle procedure per la selezione dei fornitori che rispettano la normativa sulla sicurezza del lavoro:
2)la valorizzazione degli interventi svolti:
3) il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza del lavoro.

Il bonus malus è uno sconto dei premi Inail fino al 5% alle imprese fino a 500 dipendenti o del 10% negli altri casi, riconosciuto in presenza di interventi migliorativi del livello di sicurezza in azienda
Il 31 gennaio 2010 è il termine di presentazione delle domande di sconto con riferimento agli interventi migliorativi sulla sicurezza effettuati nel 2009

venerdì 11 settembre 2009

Valutazione rischio vibrazioni per operatori automezzi.

Riportiamo un quesito interessante e la relativa risposta inerenti il rischo vibrazioni?

IN FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI PER OPERATORI SU AUTOMEZZI (MACCHINE AGRICOLE, FURGONI ECC..) SI CONSIDERA L´ESPOSIZIONE A CORPO INTERO. OCCORRE VALUTARE ANCHE L´ESPOSIZIONE AL SISTEMA MANO-BRACCIO, VISTO L´UTILIZZO DI VOLANTI, LEVE, ECC...? INOLTRE, PER ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO, È CORRETTO RIPORTARE IN RELAZIONE TECNICA, L´ATTENUAZIONE DEI DPI (GUANTI) VALUTATA IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO RIPORTATO SULLA GUIDA ALL´UTILIZZO DELLA BANCA DATI ISPESL IN TABELLA N. 7?

La valutazione del rischio vibrazioni comporta il considerare l´energia comunque assunta sul luogo di lavoro.
Nelle esposizioni a vibrazioni assunte conducendo degli automezzi occorre quindi valutare anche l´energia vibratoria al sistema mano-braccio (HAV) da volanti, leve ecc… fatto salvo che questa possa essere "giustificabile" (sostanzialmente trascurabile).
Ciò è normalmente vero nella maggior parte dei casi, ma lavorando su terreni accidentati e/o duri e -particolarmente- utilizzando veicoli vetusti, ancor più se cingolati, in linea generale la giustificazione va evitata.
Inoltre esiste il caso di esposizioni HAV per le quali l´energia assunta come descritto nel quesito costituisce un ulteriore aggravio che non può essere trascurato.
La valutazione può dunque richiedere, a seconda del contesto lavorativo, anche la determinazione del contributo dell´energia HAV da volanti, leve ecc… e questa determinazione può essere condotta a partire dai dati della banca-dati accessibile dal sito web dell´ISPESL, ovvero dai dati forniti dai produttori o infine dai dati misurati sul campo.
Circa il secondo quesito la risposta è categoricamente negativa.

Fonte: prevenzio.net

Sostanze pericolose: Nuovo Adeguamento direttiva 67/548/CEE (Classificazione, etichettatura e imballaggio)|

Sulla GUUE dell'UE L 235/1 del 05/09/2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 790/2009 della Commissione del 10/08/2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.

La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’ allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.

Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.

Ed è in base a tale considerazione che la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009.

Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’ allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’ articolo 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008.
Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell’ esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’ allegato I di tale direttiva.

Le classificazioni armonizzate definite nell’ allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’ etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’ articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nella legato VI, parte , del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 e pertanto
il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010<

I modelli organizzativi e il D.lgs 81/08

L’art. 30 del Decreto Legislativo 81/08 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa
efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.
Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie
produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo. Il SGSL permette:
• di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e conduzione di produzione
di beni o servizi;
• di definire ed individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto
delle norme di salute e sicurezza vigenti;
• il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in
un’efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti
da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i
dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
• aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa;
• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.

venerdì 28 agosto 2009

Norme tecniche uni luglio 2009

Norme tecniche pubblicate dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) nel mese di Luglio 2009 riguardanti la Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro, l'Ambiente, l'Igiene degli Alimenti. 
 

Norme Tecniche
• UNI EN 15767-1:2009
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 1: Requisiti generali per monitori portatili assemblati
• UNI EN 15767-2:2009
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 2: Bocchelli per acqua
• UNI EN 12162:2009
Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche
• UNI EN 1760-1:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
• UNI EN 1760-2:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
• UNI EN 1760-3:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
• UNI 7543-3:2009
Colori e segnali di sicurezza - Parte 3: Avvisi
• UNI EN 13732:2009
Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di costruzione, prestazione, idoneità all'utilizzo, sicurezza e igiene
• UNI EN 203-3:2009
Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 3: Materiali e parti in contatto con alimenti e altri aspetti sanitari
• UNI EN 14958:2009 
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole - Requisiti di sicurezza e di igiene
• UNI EN 14070:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trasferte e macchine speciali
• UNI EN 615:2009
Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri (diverse dalle polveri di classe D)
• UNI EN 1248:2009
Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura
• EC 1-2009 UNI EN ISO 11120:2001
Bombole per gas - Tubi senza saldatura ricaricabili di acciaio per il trasporto di gas compressi, con capacità in acqua compresa tra 150 l e 3 000 l - Progettazione, costruzione e prove
• UNI EN 13034:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
• UNI EN 12957:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Macchine ad elettro-erosione
• UNI EN 12417:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione
• UNI EN 13736:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche
• UNI EN 12418:2009
Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza
• UNI EN 12348:2009
Carotatrici su piedistallo - Sicurezza
• UNI EN 13862:2009
Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza
• UNI EN 692:2009
Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
• UNI EN 693:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
• UNI EN 12547:2009
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza
• UNI EN ISO 11885:2009
Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni elementi mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente
• UNI EN 996:2009
Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 14382:2009
Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar
• UNI EN 14678-1:2009
Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - Parte 1: Distributori
• UNI EN 1474-1:2009
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 1: Progettazione e prove dei bracci di carico/scarico
• UNI EN 1474-2:2009 
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 2: Progettazione e prove delle manichette di trasferimento
• UNI EN 1474-3:2009
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 3: Sistemi di trasferimento offshore
• UNI EN 15665:2009 
Ventilazione degli edifici - Determinazione dei criteri di prestazione per i sistemi di ventilazione residenziali
• UNI EN 415-1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
• UNI EN ISO 23913:2009
Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo (VI) - Metodo basato sull'analisi di flusso (FIA e CFA) e sulla rilevazione spettrofotometrica
• UNI EN 379:2009
Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura
• UNI EN 81-43:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru
• UNI EN ISO 389-9:2009
Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Parte 9: Condizioni di prova preferite per la determinazione dei livelli di riferimento della soglia uditiva
• UNI EN 869:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
• UNI EN 15056:2009
Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container
• UNI EN 14439:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre
• UNI EN 13565-2:2009
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
• UNI EN 12818:2009
Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m3
• UNI EN ISO 20361:2009
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3
• UNI EN 15882-3:2009
Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

mercoledì 26 agosto 2009

Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
Documento: Circolare n. 43 del 25 agosto 2009.
Oggetto:Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008



Quadro Normativo

p Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13

p Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

p Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

p Art. 18, così come modificato dall’art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

p Art. 47: “ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

p Art. 55, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”



Premessa

Sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009)



La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l’Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



Normativa di riferimento:precisazioni

L’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell’art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.



Rimane invariata la previsione di cui all’art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.



A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.



Pertanto:

a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.



b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.



Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.



Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.



Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).



Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.





Termini e modalità delle comunicazioni:

L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.



Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.



A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.





ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO



PRIMA COMUNICAZIONE



Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL



Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

1. collegarsi al sito www.inail.it;

2. selezionare Registrazione;

3. accedere alla sezione Registrazione ditta;

4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1

L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.



Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.



Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL



Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

1. collegarsi al sito www.inail.it;

2. selezionare Registrazione;

3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;

4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.

Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).

Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.

Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.



Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra’ selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:



UNITA’ PRODUTTIVA

PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP



DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA



CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)



Se ci sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.



Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.



Per quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall’utenza principale.



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

(a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)



Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all’aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono:





- apre la lista a suo tempo inviata

- visualizza la unità produttiva

- modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico

- inoltra



MODIFICA DEI DATI



Qualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.



Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta.





Sanzioni

L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi’ come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.



Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.







F. to IL DIRETTORE GENERALE

venerdì 21 agosto 2009

I modelli organizzativi sempre più importanti con il D.lgs 106/2009

Fonte: IL Sole 24 ore spa

I modelli organizzativi e di gestione avranno un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il correttivo al testo unico del 2008 (decreto legislativo 81) – al debutto oggi – anzi, potenzia l'efficacia "esimente" dei modelli di controllo interno rispetto ai profili di responsabilità che potrebbero colpire i manager e la stessa azienda in virtù del decreto 231. Il decreto legislativo 106/09, inoltre, punta ad agevolare la diffusione dei modelli organizzativi anche nell'ambito delle Pmi attraverso una semplificazione delle procedure.

Efficacia esimente
Già con il testo unico del 2008 ai modelli organizzativi da applicare ai fini antinfortunistici è stata assegnata un'efficacia di protezione rafforzata rispetto agli altri ambiti nei quali, a partire dal 2001, è stata introdotta in Italia la responsabilità amministrativa per enti e società a seguito di reati commessi nell'interesse della persona giuridica.

Se spetta normalmente al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi per sancire l'esonero dalle sanzioni della società, nel caso della violazioni di norme antinfortunistiche che procurino ai lavoratori la morte o lesioni gravi, la valenza "esimente" dei modelli è sancita direttamente dalla legge. A patto che i modelli siano effettivamente adottati e attuati e rispondano ai requisiti fissati dall'articolo 30 del decreto legislativo 81.

Quindi le imprese che realizzino un sistema di misure idonee a scongiurare gli infortuni sul lavoro e un meccanismo interno di monitoraggio che ne consenta il costante aggiornamento potranno con maggiori probabilità sfuggire alle conseguenze della responsabilità amministrativa fissate dall'articolo 300 del testo unico (da multe che possono arrivare a 1,5 milioni di euro a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pa per un anno).

Le società, però, dovranno garantito, tra l'altro, il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici, degli obblighi connessi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione, nonché alla sorveglianza sanitaria e alla formazione dei lavoratori.

Obblighi di vigilanza
Il correttivo ha poi previsto che gli organismi paritetici (imprese-sindacati) potranno «asseverare» l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Non si tratta di una "certificazione" assoluta (come era previsto nella versione dello schema di decreto approvato in prima lettura a Palazzo Chigi). Tuttavia, il "bollino" rilasciato dagli organismi servirà ad allontanare le visite degli ispettori del lavoro e delle Asl, i quali dovranno invece dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati "asseverati".

Altra novità introdotta dal decreto 106 riguarda lo "scudo" offerto dai modelli rispetto all'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone. Il nuovo comma 3 dell'articolo 16, infatti, stabilisce che quest'obbligo «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».

Una formulazione che – ma questo aspetto andrà verificato nelle aule dei tribunali – potrebbe estendere la protezione derivante dai modelli organizzativi anche rispetto al più generale dovere di vigilanza dei datori e dei dirigenti in rapporto al l'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti e altri soggetti.

Piccole e medie imprese
Per favorire la diffusione dei modelli organizzativi, già il testo unico del 2008 ha previsto per le imprese fino a 50 lavoratori la possibilità di ottenere finanziamenti da parte del Lavoro e che in sede di prima applicazione garantiranno sufficiente copertura i modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Il correttivo affida ora alla commissione consultiva permanente del Welfare il compito di elaborare procedure semplificate per agevolare l'adozione dei modelli da parte delle Pmi.

Dlgs 106/2009 - Niente appalti pubblici per chi non è in regola con la sicurezza del lavoro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il ricorso al lavoro irregolare e la non osservanza delle norme di sicurezza, comportano non solo la sospensione dell'attività (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ma anche l'interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche.

La procedura viene attivata a seguito del provvedimento di sospensione, adottato dal l'organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato da quest'ultimo al l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articolo 6 del decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti) nonché al ministero delle Infrastrutture. Toccherà poi allo stesso ministero emanare il provvedimento interdittivo.

La rimodulazione
A differenza di quanto già a suo tempo disposto dall'originario articolo 14 del decreto legislativo n. 81/08, con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 106/09, correttivo del testo unico, da oggi in vigore, l'intervento interdittivo è rimodulato tenendo conto della gravità delle violazioni sia per il lavoro irregolare che per le violazioni in materia di sicurezza.

La durata del provvedimento di interdizione è ora pari alla durata della sospensione adottata dall'organo di vigilanza nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui la percentuale sia uguale o superiore al 50%, o nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni.

Poiché il provvedimento di sospensione in materia di sicurezza si applica sempre in caso di gravi e "reiterate" violazioni, ne deriva che la durata della interdizione in queste ipotesi sarà sempre incrementata del l'ulteriore periodo. Nel caso in cui non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione – il che lascerebbe supporre la permanenza delle situazioni di irregolarità – la durata del provvedimento di interdizione è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

I procedimenti
Per l'attuazione di questa procedura il ministero delle Infrastrutture già a suo tempo, per rendere operativo l'articolo 36-bis del Dl 223/2006, che aveva introdotto il provvedimento in questione, con la circolare n. 1733/2007 aveva individuato, per la materia, una struttura a livello centrale nella Direzione generale per la regolazione e a livello territoriale nei provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

Fu così stabilito che ciascun provveditorato competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione dell'attività, emesso dall'organo di vigilanza, dovesse attivare – nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente, anche mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, o eventuale partecipazione del destinatario – un procedimento volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo.

Il principio della partecipazione evocato dalla circolare, non si ritiene, però, più applicabile posto che l'articolo 14, anche nella versione corretta, stabilisce che «ai provvedimenti del presente articolo (sospensione e interdizione) non si applicano le disposizione di cui alla legge n. 241/1990». La relazione sarà trasmessa perciò alla Direzione generale per la regolazione, ai fini dell'adozione del provvedimento. Il procedimento predisposto dalla struttura decentrata dovrà essere di norma concluso entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione.

giovedì 13 agosto 2009

D.lgs 81/08 aggiornato D.lgs 106/2009,

Con l'approvazione del D.lgs 106/2009 il Testo unico sicurezza del lavoro (D.lgs 81/08) è stato profondamente modificato. Tale decreto entrerà in vigore il 20 agosto 2009 Su molti siti Internet sono state già pubblicate informazioni a tale riguardo, per cui in questo articolo ci limiteremo a segnalare le principali modifiche e i link più interessanti da cui scaricare approfondimenti.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro
RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: Giudizio molto negativo sui RINVII al 01/08/2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.
L’art. 6 del “correttivo” introduce una nuova lettera m-quater) all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che affida alla Commissione consultiva il compito di:
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”. Ma peggiore è l’art. 18 del “correttivo” che modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 1-bis:
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.

SGSL - SISTEMI di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE: Giudizio molto negativo (artt. 20 e 30)
L’art. 20 del “correttivo” modifica l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 5-bis: La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Peggio l’art. 30 del “correttivo” che modifica l’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, ove sono apportate le seguenti modifiche:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di….., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è aggiunto anche un comma 3-ter, che ne determinerà un rinvio sicuramente non breve e un riesame in sede delle parti sociali cui è riaffidala la decisione su come opere in materia:
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.

DELEGA di FUNZIONI: Giudizio molto negativo, anche se meno peggio dello schema iniziale (Art. 8 e 12) Sostanzialmente, l’art. 12 del “correttivo” modifica l’articolo 16, del D-Lgs. 81/2008, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Ancora peggiore è la modifica apportata dall’art. 8 del “correttivo” che modifica l’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di lavoro in caso di delega di funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione di un SGSL, come indicato al comma 4.

Leggi sul dossier su www.sicurezzapratica.it

giovedì 6 agosto 2009

Decreto D.lgs 81/08 aggiornato con il D.lgs 3 agosto 2009 n. 106

La Direzione provinciale del lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 81/2008 con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

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mercoledì 5 agosto 2009

Rischio chimico: guida rapida

Disponibile in rete un documento prodotto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul rischio chimico.

....Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
....Art. 222.
Definizioni

(…)
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
...
download documento

venerdì 31 luglio 2009

Sicurezza sul lavoro, il Governo corregge il Testo unico

Una patente a punti per verificare l'idoneità di imprese in settori particolarmente a rischio; snellimento di alcune procedure burocratiche per la certificazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; maggiore spazio alla prevenzione; integrazione delle attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail; più efficacia e completa rivisitazione delle sanzioni. Sono queste le principali misure del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri sulla base dei principi e dei criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 123.

La principale finalità delle misure varate dal governo è quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i «punti patente») per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Lo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità e il cui azzeramento determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

Altro obiettivo è il "superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento senza sconti quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Ancora: il decreto tende a superare una cultura sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.

Il decreto correttivo tende poi a integrare le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Altro obiettivo è la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare questa procedura diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.

Il provvedimento punta poi all'integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un avviso comune tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici della gestioné della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), si considera la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
- prima dovrà essere immediatamente inviato all'esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
- successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.

lunedì 27 luglio 2009

Lavoratori autonomi, quali obblighi ai sensi del D.lgs 81/08

Il comma 2 dell'art. 21 del D.lgs 81/08 prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno la facoltà di:
1) beneficiare della sorveglianza sanitaria
2) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativi ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'art. 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Queste ultime fanno riferimento all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs 81/08 che chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazioni ai lavori da affidare con le modalità dell'allegato XVII.
In base ai contenuti di tale allegato si deduce che:
1) i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) e dall'allegato X (Norme speciali del titolo IV), hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione incentrati sui rischi propri delle attività svolte e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
2)i lavoratori autonomi che eseguono lavori non qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile ai sensi del citato articolo 89, hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione e di benificiare della sorveglianza sanitaria
3) in entrambi i casi non sussisite l0obbligo di frequentare i corsi per RSPP in quanto siamo di fronte a lavoratori autonomi e non a datori di lavoro o loro dipendenti.

mercoledì 15 luglio 2009

"La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine "

Sono stati pubblicati sul sito dell'ISPESL gli atti di un interessante convegno: "La nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine ".

Interventi del 18 Giugno

* “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica”

V. Mazzocchi - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “L’attività di certificazione e verifica dei prodotti ed impianti alla luce del Dlgs.81/08”

F. Ricci - I.S.P.E.S.L./D.C.C.

* “Sistema di gestione della Sicurezza - Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL"

G. Giannelli - Dipartimento ISPESL di Milano

* “La valutazione del rischio incendio in base al Testo Unico”

C. Turturici - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria

* “Il ruolo dell’Arpa nel Testo Unico”

A. Robotto - Dirigente Responsabile della struttura complessa SC03 ARPA

* “Il ruolo e le attività della Regione Piemonte”

S. La Monica - Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

* “Il ruolo ispettivo dello SPRESAL”

R. Zanelli - Direttore SPRESAL ASL 19 di ASTI


Interventi del 19 Giugno

* “L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le novità del Testo Unico”

V. Magli - Direttore Unità Funzionale V –Affari Generali, organi Collegiali e contenzioso dell’ ISPESL

* “Quadro di riferimento nello scenario Europeo”

G. Bianchi - Presidente Nazionale AIAS

* “Il titolo III – I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’evoluzione della normativa tecnica”

L. Tomassini - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “La sicurezza nel settore delle industrie vinicole”

L. Di Donato - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “Esperienze dello SPRESAL in Piemonte”

L. Modonutto - SPRESAL CUNEO 2 ALBA

* “Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”

E. Borzelli - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “La valutazione di conformità delle macchine prevista dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”

L. Monica - I.S.P.E.S.L./D.T.S.

* “Novità e prospettive nello scenario del Testo Unico per la gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro”

M. Alvino - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.G. – Divisione VI – Sicurezza

Accedi ai documenti dal seguente link

martedì 7 luglio 2009

81 doc, il software per gestire tutta la documentazione della sicurezza del lavoro

81 DOC è il software che ti permette di gestire correttamente la documentazione della sicurezza del lavoro in azienda.
La documentazione che viene verificata in sede di controllo è ampia e non è solamente costituita dal documento di valutazione dei rischi, ma anche da numerosi tipi di registri, libretti di manutenzione ed uso, certificati, attestati, dichiarazioni che se assenti o scadute possono determinare sanzioni a carico del datore di lavoro e dell'RSPP.

Il software è costituito da tre moduli:

Modulo Check-up: consente di verificare quali documenti della sicurezza del lavoro necessari per essere a norma, sono assenti.

Modulo Gestione scadenze: permette di gestire tutte le scadenze dei documenti e il loro aggiornamento. L'utente ha così a disposizione un potente strumento gestionale, in cui può avere sempre sotto controllo le scadenze dei documenti aziendali.

Modulo Sistema Esperto Documenti: permette di individuare i documenti necessari per essere a norma partendo dalla problematica. Ad esempio se desidero sapere quali sono i documenti necessari per essere a norma in presenza di apparecchi a pressione, il software fornisce la risposta. Idem per quanto concerne ad esempio la formazione, l'antincendio, infortuni, aspetti sanitari, attrezzature e impianti, incarichi, dispositivi di protezione individuale, rischi specifici, ecc.


Vantaggi di 81 DOC
_ 1) risparmio di tempo nel controllo e nella gestione della documentazione sicurezza del lavoro
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)

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lunedì 29 giugno 2009

Il rapporto tra decessi sul lavoro e malattie professionali è di uno a quattro

Il rapporto tra decessi sul lavoro e malattie professionali è di uno a quattro. Ovvero: in Italia per ogni morto sul lavoro ce ne sono altri quattro per patologie (aumentate di 3,2 punti percentuali rispetto al 2007) contratte lavorando e manifestatesi nel corso degli anni. Ed è stato il presidente della Camera Gianfranco Fini ad averlo rimarcato. Già, perché nel giorno in cui l'Inail ha presentato il suo report sull'andamento infortunistico definito un "record storico" dal presidente dell'Istituto Fabio Sartori (soglia più bassa dal 1951 con 1120 morti nel 2008 con un calo del 7,2% rispetto al 2007), l'attenzione rischiava di allontanarsi dai casi di malattie professionali (+11% rispetto al 2006) di cui sono vittime i lavoratori del nostro Paese. Diminuiscono quindi gli incidenti mortali ma non per i migranti (143 mila in totale con ben 176 casi nel 2008), tra i precari e neppure tra i cosiddetti incidenti in itinere (che comprendeno il tragitto di strada casa-lavoro e viceversa). Senza parlare di quanti vivono e lavorano nella “bolla” del grigio-nero soprattutto nel settore appalti-edilizia e agricoltura.

Sempre secondo il rapporto Inail dei 1120 infortuni mortali ben 611 sono quelli avvenuti su strada e, precisamente, 335 quelli provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 in itinere. In tema di Testo unico il ministro del Lavoro Sacconi ha parlato della necessità di abolire i "formalismi" semplificando il quadro normativo che non vada nella direzione della "cultura sanzionatoria" quanto piuttosto della promozione della cultura della sicurezza. Da rivedere quindi il tema della "responsabilità penale oggettiva del datore di lavoro".

E' stata peraltro anche rilanciata la possibilità di introdurre la patente a punti per le aziende virtuose che investono in sicurezza. Da non dimenticare che fu l'onorevole Cesare Damiano, per primo, quando era ministro del Lavoro nel governo Prodi, a proporla.

Oggi Sacconi in pratica parla di una privatizzazione forzata della "conduzione" della tutela della sicurezza la cui prima tappa sarà la gestione da parte degli enti bilaterali. Dal canto suo invece l' Inail chiede la rimozione dell'obbligo del deposito infruttifero in Tesoreria o il riconoscimento di un'adeguata remunerazione delle somme depositate (al 31 dicembre 2008 ammontavano a 14,7 miliardi a tasso zero) e l'adeguamento del premio delle rendite del danno biologico subito dai lavoratori infortunati.

"Meno morti sul lavoro record dal dopoguerra" è stato ripetuto in una giornata di ordinaria strage: un uomo falcidiato da un tir su un'autostrada e ben 8 feriti: 4 in un impianto ad Alessandria, 2 travolti insieme all'uomo investito e ucciso e 2 coinvolto nel crollo di una gru a Modena.

Convegno sulla sicurezza del lavoro in materia di rischi connessi alle differenze di genere previsti dall’art.28 del D.lgs.81/2008.

Nell'ambito delle iniziative avviate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, si terrà il prossimo Mercoledì 1 luglio 2009, presso la Sala Monumentale di Palazzo Chigi, Largo Chigi, 19, a Roma, il seminario di studio sulla sicurezza del lavoro in materia di rischi connessi alle differenze di genere previsti dall’art.28 del D.lgs.81/2008. Il seminario, che avrà inizio alle ore 10.30, sarà aperto dal Cons. Caro Lucrezio Monticelli, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro. I lavori proseguiranno poi con gli interventi della dr.ssa Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, sul ruolo delle Consigliere di Parità nell’analisi delle iniziative di genere e del dr. Paolo Pennesi, Direttore Generale per l’Attività Ispettiva, sulla tutela delle condizioni di lavoro: il controllo ispettivo. Il seminario, durante il quale è previsto un momento di dibattito e confronto con i partecipanti, sarà chiuso alle ore 13.30 dal Cons. Caro Lucrezio Monticelli.

L'importanza della valutazione dei rischi

E' stato pubblicato sul periodico Toscana RLS un interssante articolo sulla valutazione dei rischi.
Già all’epoca del D.Lgs. 626/1994 la maggior parte delle aziende effettuava la valutazione dei rischi. Il D.Lgs. 81/2008 ha ribadito la centralità e la sostanzialità di questo processo, ed anche l’Unione Europea indirizza in tal senso, infatti l’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro ha lanciato per quest’anno la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” dedicata proprio alla valutazione dei rischi.

Il messaggio che si vuol diffondere è chiaro: la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro non deve essere un adempimento burocratico o formale. Deve coinvolgere tutte le figure aziendali, essere partecipata e finalizzata all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione.
Ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono svolgere un ruolo importante e qualificato in merito.

Il RLS è una figura che ha acquisito maggiore importanza a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. La nuova normativa prevede infatti che l’RLS debba svolgere un’importante funzione di presidio nei luoghi di lavoro, avere un ruolo chiave quale anello di congiunzione tra i lavoratori e le altre figure della prevenzione aziendale e debba essere messo in grado di svolgere al meglio le sue funzioni, anche tramite un necessario bagaglio di conoscenze tecniche e di competenze relazionali.

Il sommario del bollettino Toscana RLS:
- Il protocollo per la sicurezza durante la manutenzione della piattaforma autostradale nel territorio toscano
- Siderurgia: intervento straordinario della regione per la sicurezza e salute nei grandi impianti - Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro per la mancata nomina dei RLS
- Dossier: La valutazione dei rischi
- Comunicati dai servizi prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende USL della Toscana
- Normativa relativa all’accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari pericoli per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi
- Lettere: RLS
- Prossimi appuntamenti

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