venerdì 28 agosto 2009

Norme tecniche uni luglio 2009

Norme tecniche pubblicate dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) nel mese di Luglio 2009 riguardanti la Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro, l'Ambiente, l'Igiene degli Alimenti. 
 

Norme Tecniche
• UNI EN 15767-1:2009
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 1: Requisiti generali per monitori portatili assemblati
• UNI EN 15767-2:2009
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 2: Bocchelli per acqua
• UNI EN 12162:2009
Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche
• UNI EN 1760-1:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
• UNI EN 1760-2:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
• UNI EN 1760-3:2009
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
• UNI 7543-3:2009
Colori e segnali di sicurezza - Parte 3: Avvisi
• UNI EN 13732:2009
Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di costruzione, prestazione, idoneità all'utilizzo, sicurezza e igiene
• UNI EN 203-3:2009
Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 3: Materiali e parti in contatto con alimenti e altri aspetti sanitari
• UNI EN 14958:2009 
Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole - Requisiti di sicurezza e di igiene
• UNI EN 14070:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trasferte e macchine speciali
• UNI EN 615:2009
Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri (diverse dalle polveri di classe D)
• UNI EN 1248:2009
Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura
• EC 1-2009 UNI EN ISO 11120:2001
Bombole per gas - Tubi senza saldatura ricaricabili di acciaio per il trasporto di gas compressi, con capacità in acqua compresa tra 150 l e 3 000 l - Progettazione, costruzione e prove
• UNI EN 13034:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
• UNI EN 12957:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Macchine ad elettro-erosione
• UNI EN 12417:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione
• UNI EN 13736:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche
• UNI EN 12418:2009
Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza
• UNI EN 12348:2009
Carotatrici su piedistallo - Sicurezza
• UNI EN 13862:2009
Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza
• UNI EN 692:2009
Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
• UNI EN 693:2009
Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
• UNI EN 12547:2009
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza
• UNI EN ISO 11885:2009
Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni elementi mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente
• UNI EN 996:2009
Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
• UNI EN 14382:2009
Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar
• UNI EN 14678-1:2009
Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - Parte 1: Distributori
• UNI EN 1474-1:2009
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 1: Progettazione e prove dei bracci di carico/scarico
• UNI EN 1474-2:2009 
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 2: Progettazione e prove delle manichette di trasferimento
• UNI EN 1474-3:2009
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 3: Sistemi di trasferimento offshore
• UNI EN 15665:2009 
Ventilazione degli edifici - Determinazione dei criteri di prestazione per i sistemi di ventilazione residenziali
• UNI EN 415-1:2009
Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
• UNI EN ISO 23913:2009
Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo (VI) - Metodo basato sull'analisi di flusso (FIA e CFA) e sulla rilevazione spettrofotometrica
• UNI EN 379:2009
Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura
• UNI EN 81-43:2009
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru
• UNI EN ISO 389-9:2009
Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Parte 9: Condizioni di prova preferite per la determinazione dei livelli di riferimento della soglia uditiva
• UNI EN 869:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
• UNI EN 15056:2009
Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container
• UNI EN 14439:2009
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre
• UNI EN 13565-2:2009
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
• UNI EN 12818:2009
Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m3
• UNI EN ISO 20361:2009
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3
• UNI EN 15882-3:2009
Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

mercoledì 26 agosto 2009

Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
Documento: Circolare n. 43 del 25 agosto 2009.
Oggetto:Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008



Quadro Normativo

p Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13

p Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

p Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

p Art. 18, così come modificato dall’art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

p Art. 47: “ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

p Art. 55, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”



Premessa

Sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009)



La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l’Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



Normativa di riferimento:precisazioni

L’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell’art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.



Rimane invariata la previsione di cui all’art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.



A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.



Pertanto:

a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.



b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.



Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.



Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.



Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).



Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.





Termini e modalità delle comunicazioni:

L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.



Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.



A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.





ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO



PRIMA COMUNICAZIONE



Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL



Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

1. collegarsi al sito www.inail.it;

2. selezionare Registrazione;

3. accedere alla sezione Registrazione ditta;

4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1

L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.



Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.



Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL



Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

1. collegarsi al sito www.inail.it;

2. selezionare Registrazione;

3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;

4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.

Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).

Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.

Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.



Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra’ selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:



UNITA’ PRODUTTIVA

PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP



DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA



CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)



Se ci sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.



Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.



Per quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall’utenza principale.



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

(a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)



Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all’aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono:





- apre la lista a suo tempo inviata

- visualizza la unità produttiva

- modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico

- inoltra



MODIFICA DEI DATI



Qualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.



Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta.





Sanzioni

L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi’ come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.



Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.







F. to IL DIRETTORE GENERALE

venerdì 21 agosto 2009

I modelli organizzativi sempre più importanti con il D.lgs 106/2009

Fonte: IL Sole 24 ore spa

I modelli organizzativi e di gestione avranno un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il correttivo al testo unico del 2008 (decreto legislativo 81) – al debutto oggi – anzi, potenzia l'efficacia "esimente" dei modelli di controllo interno rispetto ai profili di responsabilità che potrebbero colpire i manager e la stessa azienda in virtù del decreto 231. Il decreto legislativo 106/09, inoltre, punta ad agevolare la diffusione dei modelli organizzativi anche nell'ambito delle Pmi attraverso una semplificazione delle procedure.

Efficacia esimente
Già con il testo unico del 2008 ai modelli organizzativi da applicare ai fini antinfortunistici è stata assegnata un'efficacia di protezione rafforzata rispetto agli altri ambiti nei quali, a partire dal 2001, è stata introdotta in Italia la responsabilità amministrativa per enti e società a seguito di reati commessi nell'interesse della persona giuridica.

Se spetta normalmente al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi per sancire l'esonero dalle sanzioni della società, nel caso della violazioni di norme antinfortunistiche che procurino ai lavoratori la morte o lesioni gravi, la valenza "esimente" dei modelli è sancita direttamente dalla legge. A patto che i modelli siano effettivamente adottati e attuati e rispondano ai requisiti fissati dall'articolo 30 del decreto legislativo 81.

Quindi le imprese che realizzino un sistema di misure idonee a scongiurare gli infortuni sul lavoro e un meccanismo interno di monitoraggio che ne consenta il costante aggiornamento potranno con maggiori probabilità sfuggire alle conseguenze della responsabilità amministrativa fissate dall'articolo 300 del testo unico (da multe che possono arrivare a 1,5 milioni di euro a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pa per un anno).

Le società, però, dovranno garantito, tra l'altro, il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici, degli obblighi connessi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione, nonché alla sorveglianza sanitaria e alla formazione dei lavoratori.

Obblighi di vigilanza
Il correttivo ha poi previsto che gli organismi paritetici (imprese-sindacati) potranno «asseverare» l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Non si tratta di una "certificazione" assoluta (come era previsto nella versione dello schema di decreto approvato in prima lettura a Palazzo Chigi). Tuttavia, il "bollino" rilasciato dagli organismi servirà ad allontanare le visite degli ispettori del lavoro e delle Asl, i quali dovranno invece dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati "asseverati".

Altra novità introdotta dal decreto 106 riguarda lo "scudo" offerto dai modelli rispetto all'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone. Il nuovo comma 3 dell'articolo 16, infatti, stabilisce che quest'obbligo «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».

Una formulazione che – ma questo aspetto andrà verificato nelle aule dei tribunali – potrebbe estendere la protezione derivante dai modelli organizzativi anche rispetto al più generale dovere di vigilanza dei datori e dei dirigenti in rapporto al l'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti e altri soggetti.

Piccole e medie imprese
Per favorire la diffusione dei modelli organizzativi, già il testo unico del 2008 ha previsto per le imprese fino a 50 lavoratori la possibilità di ottenere finanziamenti da parte del Lavoro e che in sede di prima applicazione garantiranno sufficiente copertura i modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Il correttivo affida ora alla commissione consultiva permanente del Welfare il compito di elaborare procedure semplificate per agevolare l'adozione dei modelli da parte delle Pmi.

Dlgs 106/2009 - Niente appalti pubblici per chi non è in regola con la sicurezza del lavoro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il ricorso al lavoro irregolare e la non osservanza delle norme di sicurezza, comportano non solo la sospensione dell'attività (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ma anche l'interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche.

La procedura viene attivata a seguito del provvedimento di sospensione, adottato dal l'organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato da quest'ultimo al l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articolo 6 del decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti) nonché al ministero delle Infrastrutture. Toccherà poi allo stesso ministero emanare il provvedimento interdittivo.

La rimodulazione
A differenza di quanto già a suo tempo disposto dall'originario articolo 14 del decreto legislativo n. 81/08, con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 106/09, correttivo del testo unico, da oggi in vigore, l'intervento interdittivo è rimodulato tenendo conto della gravità delle violazioni sia per il lavoro irregolare che per le violazioni in materia di sicurezza.

La durata del provvedimento di interdizione è ora pari alla durata della sospensione adottata dall'organo di vigilanza nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui la percentuale sia uguale o superiore al 50%, o nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni.

Poiché il provvedimento di sospensione in materia di sicurezza si applica sempre in caso di gravi e "reiterate" violazioni, ne deriva che la durata della interdizione in queste ipotesi sarà sempre incrementata del l'ulteriore periodo. Nel caso in cui non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione – il che lascerebbe supporre la permanenza delle situazioni di irregolarità – la durata del provvedimento di interdizione è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

I procedimenti
Per l'attuazione di questa procedura il ministero delle Infrastrutture già a suo tempo, per rendere operativo l'articolo 36-bis del Dl 223/2006, che aveva introdotto il provvedimento in questione, con la circolare n. 1733/2007 aveva individuato, per la materia, una struttura a livello centrale nella Direzione generale per la regolazione e a livello territoriale nei provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

Fu così stabilito che ciascun provveditorato competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione dell'attività, emesso dall'organo di vigilanza, dovesse attivare – nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente, anche mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, o eventuale partecipazione del destinatario – un procedimento volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo.

Il principio della partecipazione evocato dalla circolare, non si ritiene, però, più applicabile posto che l'articolo 14, anche nella versione corretta, stabilisce che «ai provvedimenti del presente articolo (sospensione e interdizione) non si applicano le disposizione di cui alla legge n. 241/1990». La relazione sarà trasmessa perciò alla Direzione generale per la regolazione, ai fini dell'adozione del provvedimento. Il procedimento predisposto dalla struttura decentrata dovrà essere di norma concluso entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione.

giovedì 13 agosto 2009

D.lgs 81/08 aggiornato D.lgs 106/2009,

Con l'approvazione del D.lgs 106/2009 il Testo unico sicurezza del lavoro (D.lgs 81/08) è stato profondamente modificato. Tale decreto entrerà in vigore il 20 agosto 2009 Su molti siti Internet sono state già pubblicate informazioni a tale riguardo, per cui in questo articolo ci limiteremo a segnalare le principali modifiche e i link più interessanti da cui scaricare approfondimenti.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro
RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: Giudizio molto negativo sui RINVII al 01/08/2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.
L’art. 6 del “correttivo” introduce una nuova lettera m-quater) all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che affida alla Commissione consultiva il compito di:
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.”. Ma peggiore è l’art. 18 del “correttivo” che modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 1-bis:
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.

SGSL - SISTEMI di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE: Giudizio molto negativo (artt. 20 e 30)
L’art. 20 del “correttivo” modifica l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, inserendo un nuovo comma 5-bis: La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Peggio l’art. 30 del “correttivo” che modifica l’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, ove sono apportate le seguenti modifiche:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di….., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è aggiunto anche un comma 3-ter, che ne determinerà un rinvio sicuramente non breve e un riesame in sede delle parti sociali cui è riaffidala la decisione su come opere in materia:
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”.

DELEGA di FUNZIONI: Giudizio molto negativo, anche se meno peggio dello schema iniziale (Art. 8 e 12) Sostanzialmente, l’art. 12 del “correttivo” modifica l’articolo 16, del D-Lgs. 81/2008, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
Ancora peggiore è la modifica apportata dall’art. 8 del “correttivo” che modifica l’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di lavoro in caso di delega di funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione di un SGSL, come indicato al comma 4.

Leggi sul dossier su www.sicurezzapratica.it

giovedì 6 agosto 2009

Decreto D.lgs 81/08 aggiornato con il D.lgs 3 agosto 2009 n. 106

La Direzione provinciale del lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 81/2008 con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

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mercoledì 5 agosto 2009

Rischio chimico: guida rapida

Disponibile in rete un documento prodotto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul rischio chimico.

....Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti”.
....Art. 222.
Definizioni

(…)
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
...
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