mercoledì 31 marzo 2010

ARCE per verificare se il cantiere è a norma

A.R.C.E. è il software per la verifica rapida delle irregolarità nella sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili.
L'utente, rispondendo a 60 quesiti può individuare eventuali situazioni irregolari sanzionabili dagli organi di controllo, e può quindi porre rimedio a tali carenze.

E' un vero e proprio sistema esperto in grado di aiutarti a mettere in regola i cantieri edili temporanei e mobili in relazione alle principali misure di prevenzione rischi del lavoro.

I quesiti a cui rispondere sono organizzati nei seguenti argomenti:
_ Organizzazione del cantiere e gestione delle emergenze
_ Viabilità nel cantiere
_ Rischio di caduta dall'alto e idoneità opere provvisionali
_ Attrezzature di lavoro e DPI
_ Demolizioni
_ Formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria
_ Documentazione di cantiere

Con A.R.C.E. si hanno cinque vantaggi:

1) individui rapidamente situazioni irregolari e sanzionabili

2) verifichi periodicamente la sicurezza del lavoro nel cantiere

3) ricevi i consigli operativi per metterti a norma

4) illimitato numero di cantieri gestibili

5) possibilità di personalizzare gli archivi

Maggiori informazioni

giovedì 18 marzo 2010

Sicurezza sul lavoro - DPI - Inesistenza di norme armonizzate CE - D.lgs. n. 475/92 - Verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I – 28 gennaio 2010 ha stabilito che nell’ipotesi di inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie, protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall’organismo notificato mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell’art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.).

lunedì 8 marzo 2010

Datore sollevato dalla responsabilità se c'è l'imprudenza

Il datore di lavoro non è responsabile della morte del lavoratore se questa è causata da un'imprudenza imprevedibile anche se commessa nell'ambito delle mansioni. Lo ha deciso la sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7267/2010. Secondo i giudici si può escludere una responsabilità dell'impresa quando il comportamento del lavoratore pur rientrando nelle mansioni proprie sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili e quindi imprevedibili e imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

martedì 2 marzo 2010

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2010, n. 4917 - Mancata segnalazione al RSPP

Infortunio a dipendente della società CO.SE.ME. S. r. I..

P.M., durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.

Per tale fatto, veniva tratto a giudizio F.G.F., quale legale rappresentante della predetta società CO.SE.ME. S.r.l.

Condannato in primo grado per omicidio colposo nei confronti del F., il Tribunale ancorava la colpevolezza alla posizione dell'imputato quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori che il datore di lavoro esplica in base all'art. 2087 c.c. nonchè alla omessa valutazione concreta del rischio specifico.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Bari confermava l'affermazione di colpevolezza.

Ricorre in Cassazione - Respinto

"Quanto alla posizione di garanzia del F. va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. Pa. era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.
Orbene, nell'impugnata sentenza è stato precisato che l'ing. Pa. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di lavoro, l'ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all'operazione di pulizia delle celle granarie.
Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza."
"Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso."


E ancora la Corte afferma che: "l'art. 2087 c.c. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta" .
"Invero, tale articolo da un lato contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica, dall'altro ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
In altre parole, può dirsi che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimento imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore".
"Nè può accendersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile a caso fortuito a ad una condotta anomala dello stesso lavoratore rimasto vittima dell'incidente, essendo stato enunciato da questa Corte il seguente, condivisibile, principio di diritto: "le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".
Vedi oggi D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009:
oggi l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 prescrive che datore di lavoro e dirigenti debbono fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente “informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.