sabato 28 febbraio 2009

Il processo di valutazione dei rischi

La valutazione di "tutti" i rischi deve essere considerata l'attività centrale del più ampio processo di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Rispetto a quanto già previsto dalla vecchia normativa tale ruolo è stato ulteriormente rafforzato dall'entrata in vigore del nuovo Testo Unico. La definizione che ne dà l'articolo 2 è centrale ed esplicativa: «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività ,finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza».

Non è, e non deve essere inteso solo come un obbligo o uno strumento procedurale, ma anche un principio, un criterio operativo da cui deve discendere gli orientamenti e gli aspetti legati alla salute e sicurezza in azienda. Vale la pena ricordare che la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro deve essere:
1) effettuata in tutte le aziende o unità operative con almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparabile; preventivamente rispetto all'effettivo inizio dell'attività operativa; per tutti i rischi:generali, connaturati all'attività e all'organizzazione dell'impresa, specifici della singola attività lavorativa, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari o a vulnerabilità specifica, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, ed anche quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;
2) rielaborata (con conseguente revisione delle misure preventive e protettive adottate) in caso di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione; in caso si evidenzino aspetti di rischio nuovi o di entità non prevista, innanzitutto quando le risultanze della sorveglianza sanitaria ne segnalino la necessità, con periodicità minima da definire o per particolari tipologie di rischio come stabilito dalla legge (es. rischi fisici).
In un corretto approccio alla prevenzione promosso da tutta la normativa comunitaria, la valutazione dei rischi non può che essere considerata come un processo permanente e non una attività periodica né tanto meno "una tantum", attraverso cui definire, programmare, riesaminare e correggere ciclicamente le misure che mirano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e, più ampiamente, di benessere del lavoro.
A sottolineare la natura permanente della valutazione, la legge richiede la valutazione anche nella fase di scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanza chimiche e delle sistemazioni degli ambienti di lavoro.
Tutte le principali Linee Guida in materia definiscono la valutazione dei rischi come un processo sequenziale dinamico e ciclico di: individuazione di fonti o condizioni di pericolo; identificazione e caratterizzazione delle persone esposte a tali fonti e condizioni, definendo e analizzando le implicazioni integrate di dette fonti, compresi le caratteristiche individuali dei vari soggetti che possono incidere sulla quantificazione dei livelli di rischio; stima della probabilità di accadimento (rischio) di possibili eventi di danno o indesiderati, provocati dalle fonti e condizioni di pericolo,in relazione all'entità del danno prevedibile, tenuto conto delle situazioni lavorative, oggettive e soggettive; decisione sull'accettabilità del grado di controllo del rischio stimato (valutazione del rischio); definizione, programmazione e organizzazione delle misure ritenute necessarie ad un adeguato controllo del rischio; gestione delle misure adottate (attuazione del programma,verifica periodica dell'efficacia ed efficienza delle misure, eventuale modifica delle misure e revisione della valutazione).
L'utilizzo del termine "processo" sta a significare che si tratta di una attività complessa, che si realizza in diverse fasi: preparazione, analisi, decisione, controllo. La dinamicità è l'elemento che garantisce l'adeguamento continuo all'evoluzione delle condizioni lavorative. La ciclicità rende permanente l'attività di valutazione, sempre comunque con il fine del miglioramento dei livelli di tutela dei lavoratori.
Denso di significato è il richiamo «all'ambito dell'organizzazione aziendale» quale dimensione di riferimento nell'attività di valutazione di tutti i rischi, e all'indirizzo, più volte ripreso nell'articolato del Testo Unico, di valore prioritario attribuito alle problematiche inerenti l'organizzazione aziendale.

Fonte: Il Fornaio Amico

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