lunedì 27 luglio 2009

Lavoratori autonomi, quali obblighi ai sensi del D.lgs 81/08

Il comma 2 dell'art. 21 del D.lgs 81/08 prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno la facoltà di:
1) beneficiare della sorveglianza sanitaria
2) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativi ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall'art. 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Queste ultime fanno riferimento all'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs 81/08 che chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazioni ai lavori da affidare con le modalità dell'allegato XVII.
In base ai contenuti di tale allegato si deduce che:
1) i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) e dall'allegato X (Norme speciali del titolo IV), hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione incentrati sui rischi propri delle attività svolte e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
2)i lavoratori autonomi che eseguono lavori non qualificabili come lavori edili o di ingegneria civile ai sensi del citato articolo 89, hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione e di benificiare della sorveglianza sanitaria
3) in entrambi i casi non sussisite l0obbligo di frequentare i corsi per RSPP in quanto siamo di fronte a lavoratori autonomi e non a datori di lavoro o loro dipendenti.

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