venerdì 31 luglio 2009

Sicurezza sul lavoro, il Governo corregge il Testo unico

Una patente a punti per verificare l'idoneità di imprese in settori particolarmente a rischio; snellimento di alcune procedure burocratiche per la certificazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; maggiore spazio alla prevenzione; integrazione delle attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail; più efficacia e completa rivisitazione delle sanzioni. Sono queste le principali misure del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri sulla base dei principi e dei criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 123.

La principale finalità delle misure varate dal governo è quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i «punti patente») per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali l'effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Lo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l'idoneità e il cui azzeramento determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

Altro obiettivo è il "superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento senza sconti quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Ancora: il decreto tende a superare una cultura sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.

Il decreto correttivo tende poi a integrare le attività del Servizio sanitario nazionale e dell'Inail finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
Altro obiettivo è la rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare questa procedura diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza, rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l'adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.

Il provvedimento punta poi all'integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un avviso comune tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle misure di semplificazione degli aspetti burocratici della gestioné della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni), si considera la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

Il provvedimento non entrerà subito in vigore, poiché:
- prima dovrà essere immediatamente inviato all'esame e alla firma del Capo dello Stato, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 16 agosto (data di scadenza della delega prevista dall’art. 1 della Legge n. 123/2007;
- successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- indi dovranno decorrere i 15 giorni di "vacatio legis", normalmente previsti.

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