venerdì 11 settembre 2009

I modelli organizzativi e il D.lgs 81/08

L’art. 30 del Decreto Legislativo 81/08 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa
efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.
Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie
produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo. Il SGSL permette:
• di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e conduzione di produzione
di beni o servizi;
• di definire ed individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto
delle norme di salute e sicurezza vigenti;
• il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in
un’efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti
da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i
dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
• aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa;
• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.

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