venerdì 11 settembre 2009

Sostanze pericolose: Nuovo Adeguamento direttiva 67/548/CEE (Classificazione, etichettatura e imballaggio)|

Sulla GUUE dell'UE L 235/1 del 05/09/2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 790/2009 della Commissione del 10/08/2009 recante modifica del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose.

La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’ allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.

Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.

Ed è in base a tale considerazione che la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009.

Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’ allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’ articolo 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008.
Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell’ esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’ allegato I di tale direttiva.

Le classificazioni armonizzate definite nell’ allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l’ etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, sarà necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all’ articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Nel caso delle sostanze di cui al presente regolamento che vengono aggiornate o aggiunte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è inoltre opportuno che l'obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nella legato VI, parte , del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, preveda la stessa data fissata all'articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 e pertanto
il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010<

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