lunedì 15 giugno 2009

Responsabilità del Datore di Lavoro per omessa formazione del lavoratore

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 Penale, con sentenza n. 6195 del 12 febbraio 2009 ha confermato la responsabilità del datore di Lavoro per l'infortunio occorso ad un operaio, per "non aver vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni" (sull'utilizzo della macchina in sicurezza), "se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato."

"Secondo l'accusa, condivisa dal giudice di primo grado, l'imputato, per colpa generica e specifica, in ragione del mancato rispetto, in particolare, del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, aveva provocato al dipendente della società... un infortunio a causa del quale il lavoratore aveva riportato l'amputazione del piede destro, e quindi della gamba fino al terzo medio per il sopraggiungere di necrosi cutanea, nonchè ferita da scoppio alla mano sinistra."

L'operaio, "incaricato del controllo della ... macchina (che srotola un involto di lamiera che fa scorrere attraverso rulli, ne taglia i bordi per poi riavvolgerla), a causa dell'aggrovigliarsi degli sfridi di lamiera, superata, senza disattivare la macchina, la ringhiera alta circa un metro che ne percorreva l'intero perimetro ed i relativi cancelli, dotati di dispositivi di sicurezza, era salito, per eseguire dei controlli, sulla pedana che consente di operare nell'area dei rulli.
Nel procedere a tale incombente, essendosi sporto in avanti per accertarsi che tutto procedesse regolarmente, si era sbilanciato e, per evitare di cadere, aveva tentato di fare un passo indietro, così avendo perso l'equilibrio ed avendo finito con l'appoggiare un piede proprio sulla lamiera in movimento, dove era andato a cadere.
Il piede destro e la mano sinistra erano stati, quindi, trainati verso i rulli e da questi schiacciati."

"Il giudice di primo grado ha ritenuto di rinvenire profili di colpa a carico dell'imputato, anzitutto, nell'avere egli omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalità d'uso della macchina alla quale era stato destinato, nonchè circa i rischi connessi all'uso della stessa. L'obbligo di formazione, peraltro, è stato ritenuto ancora più doveroso nel caso di specie, poichè la vittima era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, che aveva finito con l'apprendere "sul campo" la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani.
Ulteriore profilo di colpa è stato rinvenuto nell'avere l'imputato tollerato la prassi consolidata che prevedeva l'accesso alla linea di produzione, superando le protezioni, con la macchina in movimento."

Rileva il ricorrente che la macchina cesoia alla quale era stato addetto l'operaio era certamente idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una recinzione, i cui accessi erano stati muniti di microinterruttori che, all'apertura dei cancelli, determinavano l'automatico blocco dell'impianto; mentre l'intervento sulla macchina era soggetto al rispetto di una specifica procedura.
Appositi cartelli prevedevano, inoltre, l'espresso divieto di operare su organi in movimento; divieto ben noto ai lavoratori, come dagli stessi confermato anche in dibattimento.
Tanto premesso, il problema della formazione e dell'informazione sull'uso della macchina e sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività, sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica dell'infortunio, poichè le procedure previste, i cartelli segnalatori, le indicazioni dei preposti, di cui tutti i testi avevano dato atto, garantivano la perfetta informazione.
Del resto, si sostiene ancora nel ricorso, l'infortunio non si è verificato a seguito di un uso improprio della macchina, bensì della violazione di precise norme di sicurezza.
Quanto alla prassi operativa, il ricorrente segnala che di essa possono essere chiamati a rispondere il datore di lavoro o il suo delegato solo se non abbiano adottato regole e divieti in materia, ovvero l'abbiano incoraggiata o abbiano omesso gli opportuni controlli; ipotesi del tutto da escludersi nel caso di specie.
Le dimensioni dell'azienda, d'altra parte, escludevano la possibilità per il datore di lavoro di venire a conoscenza di prassi difformi rispetto a quelle previste.

La Corte di Cassazione ribadisce infine "la responsabilità dell'imputato":
"All'imputato, invero, si è fatto carico non dell'inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, nè dell'assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato.
Nè è possibile dubitare che l'infortunio sia stato determinato dalla violazione dei richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato l'infortunio.
Considerazione che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza causale alla condotta dell' operaio, giovane assunto da poche settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel ciclo lavorativo senza adeguata informazione e formazione professionale, indotto a ripetere operazioni per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi apprese."

Nessun commento:

Posta un commento