lunedì 29 giugno 2009

Il rapporto tra decessi sul lavoro e malattie professionali è di uno a quattro

Il rapporto tra decessi sul lavoro e malattie professionali è di uno a quattro. Ovvero: in Italia per ogni morto sul lavoro ce ne sono altri quattro per patologie (aumentate di 3,2 punti percentuali rispetto al 2007) contratte lavorando e manifestatesi nel corso degli anni. Ed è stato il presidente della Camera Gianfranco Fini ad averlo rimarcato. Già, perché nel giorno in cui l'Inail ha presentato il suo report sull'andamento infortunistico definito un "record storico" dal presidente dell'Istituto Fabio Sartori (soglia più bassa dal 1951 con 1120 morti nel 2008 con un calo del 7,2% rispetto al 2007), l'attenzione rischiava di allontanarsi dai casi di malattie professionali (+11% rispetto al 2006) di cui sono vittime i lavoratori del nostro Paese. Diminuiscono quindi gli incidenti mortali ma non per i migranti (143 mila in totale con ben 176 casi nel 2008), tra i precari e neppure tra i cosiddetti incidenti in itinere (che comprendeno il tragitto di strada casa-lavoro e viceversa). Senza parlare di quanti vivono e lavorano nella “bolla” del grigio-nero soprattutto nel settore appalti-edilizia e agricoltura.

Sempre secondo il rapporto Inail dei 1120 infortuni mortali ben 611 sono quelli avvenuti su strada e, precisamente, 335 quelli provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 in itinere. In tema di Testo unico il ministro del Lavoro Sacconi ha parlato della necessità di abolire i "formalismi" semplificando il quadro normativo che non vada nella direzione della "cultura sanzionatoria" quanto piuttosto della promozione della cultura della sicurezza. Da rivedere quindi il tema della "responsabilità penale oggettiva del datore di lavoro".

E' stata peraltro anche rilanciata la possibilità di introdurre la patente a punti per le aziende virtuose che investono in sicurezza. Da non dimenticare che fu l'onorevole Cesare Damiano, per primo, quando era ministro del Lavoro nel governo Prodi, a proporla.

Oggi Sacconi in pratica parla di una privatizzazione forzata della "conduzione" della tutela della sicurezza la cui prima tappa sarà la gestione da parte degli enti bilaterali. Dal canto suo invece l' Inail chiede la rimozione dell'obbligo del deposito infruttifero in Tesoreria o il riconoscimento di un'adeguata remunerazione delle somme depositate (al 31 dicembre 2008 ammontavano a 14,7 miliardi a tasso zero) e l'adeguamento del premio delle rendite del danno biologico subito dai lavoratori infortunati.

"Meno morti sul lavoro record dal dopoguerra" è stato ripetuto in una giornata di ordinaria strage: un uomo falcidiato da un tir su un'autostrada e ben 8 feriti: 4 in un impianto ad Alessandria, 2 travolti insieme all'uomo investito e ucciso e 2 coinvolto nel crollo di una gru a Modena.

Convegno sulla sicurezza del lavoro in materia di rischi connessi alle differenze di genere previsti dall’art.28 del D.lgs.81/2008.

Nell'ambito delle iniziative avviate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, si terrà il prossimo Mercoledì 1 luglio 2009, presso la Sala Monumentale di Palazzo Chigi, Largo Chigi, 19, a Roma, il seminario di studio sulla sicurezza del lavoro in materia di rischi connessi alle differenze di genere previsti dall’art.28 del D.lgs.81/2008. Il seminario, che avrà inizio alle ore 10.30, sarà aperto dal Cons. Caro Lucrezio Monticelli, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro. I lavori proseguiranno poi con gli interventi della dr.ssa Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, sul ruolo delle Consigliere di Parità nell’analisi delle iniziative di genere e del dr. Paolo Pennesi, Direttore Generale per l’Attività Ispettiva, sulla tutela delle condizioni di lavoro: il controllo ispettivo. Il seminario, durante il quale è previsto un momento di dibattito e confronto con i partecipanti, sarà chiuso alle ore 13.30 dal Cons. Caro Lucrezio Monticelli.

L'importanza della valutazione dei rischi

E' stato pubblicato sul periodico Toscana RLS un interssante articolo sulla valutazione dei rischi.
Già all’epoca del D.Lgs. 626/1994 la maggior parte delle aziende effettuava la valutazione dei rischi. Il D.Lgs. 81/2008 ha ribadito la centralità e la sostanzialità di questo processo, ed anche l’Unione Europea indirizza in tal senso, infatti l’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro ha lanciato per quest’anno la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” dedicata proprio alla valutazione dei rischi.

Il messaggio che si vuol diffondere è chiaro: la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro non deve essere un adempimento burocratico o formale. Deve coinvolgere tutte le figure aziendali, essere partecipata e finalizzata all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione.
Ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono svolgere un ruolo importante e qualificato in merito.

Il RLS è una figura che ha acquisito maggiore importanza a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. La nuova normativa prevede infatti che l’RLS debba svolgere un’importante funzione di presidio nei luoghi di lavoro, avere un ruolo chiave quale anello di congiunzione tra i lavoratori e le altre figure della prevenzione aziendale e debba essere messo in grado di svolgere al meglio le sue funzioni, anche tramite un necessario bagaglio di conoscenze tecniche e di competenze relazionali.

Il sommario del bollettino Toscana RLS:
- Il protocollo per la sicurezza durante la manutenzione della piattaforma autostradale nel territorio toscano
- Siderurgia: intervento straordinario della regione per la sicurezza e salute nei grandi impianti - Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro per la mancata nomina dei RLS
- Dossier: La valutazione dei rischi
- Comunicati dai servizi prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende USL della Toscana
- Normativa relativa all’accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari pericoli per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi
- Lettere: RLS
- Prossimi appuntamenti

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lunedì 22 giugno 2009

Check DVR - il software per verificare la correttezza della valutazione dei rischi!

Check DVR è il software che ti permette di realizzare rapidamente il check-up della valutazione dei rischi effettuata o da effettuare
L'analisi della valutazione rischi prende in considerazione tre macroaree:
_ ambienti di lavoro
_ macchine e attrezzature
_ antincendio
e 52 gruppi di aspetti da valutare per un totale di oltre 250 verifiche.
Rispondendo ai quesiti proposti dal software l'utente in pochissimo tempo accede alle misure di miglioramento e alle correzioni da applicare affinchè la valutazione dei rischi sia completa e corretta. Al termine è possibile accedere all'esito della valutazione.

Check DVR è un vero e proprio esperto di sicurezza del lavoro, che ti supporta nella valutazione dei rischi aziendali, evitando quindi omissioni o dimenticanze che possono poi determinare sanzioni in caso di controlli.

Esempio di impiego di Check DVR:
1) all'inizio, durante e al termine della compilazione del DVR per controllare se sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti necessari per redigerlo in maniera corretta
2) durante la revisione annuale del DVR
3) in occasione di modifiche e cambiamenti aziendali che comportano l'aggiornamento del DVR


Vantaggi di Check DVR
_ 1) risparmio di tempo nella realizzazione e nel controllo della valutazione dei rischi
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)


E' disponibile in due versioni:

1) LITE - In offerta a soli 199,00 euro + Iva anzichè 299,00 euro + Iva - 1 licenza di installazione
2) FULL - In offerta a soli 399,00 euro + Iva anzichè 499,00 euro + Iva - 4 licenze di installazione + possibilità di aggiornare e modificare gli archivi. L'utente può così personalizzare il software secondo le proprie esigenze. Possono essere inseriti nuovi parametri di controllo della valutazione dei rischi, con le relative misure di miglioramento e intervento.


Richiede la presenza di Windows XP o VISTA sul pc - Spazio libero su h.d: 55 Mb

CHECK DVR è adatto per le esigenze sia della singola azienda che del consulente.

_ E' personalizzabile, grazie alla possibilità di integrare e modificare gli archivi già presenti (versione FULL)
_ E' completo, analizza oltre 250 aspetti/parametri della valutazione dei rischi.
_ E' di facile e rapido uso, in pochi minuti puoi realizzare il check-up della valutazione dei rischi e stampare il report con le misure correttive da applicare

_ E' utilizzato da centinaia di aziende e consulenti

Stampa personalizzabile, è possibile esportare il report finale in formato MS Word

lunedì 15 giugno 2009

Responsabilità del Datore di Lavoro per omessa formazione del lavoratore

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 Penale, con sentenza n. 6195 del 12 febbraio 2009 ha confermato la responsabilità del datore di Lavoro per l'infortunio occorso ad un operaio, per "non aver vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni" (sull'utilizzo della macchina in sicurezza), "se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato."

"Secondo l'accusa, condivisa dal giudice di primo grado, l'imputato, per colpa generica e specifica, in ragione del mancato rispetto, in particolare, del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, aveva provocato al dipendente della società... un infortunio a causa del quale il lavoratore aveva riportato l'amputazione del piede destro, e quindi della gamba fino al terzo medio per il sopraggiungere di necrosi cutanea, nonchè ferita da scoppio alla mano sinistra."

L'operaio, "incaricato del controllo della ... macchina (che srotola un involto di lamiera che fa scorrere attraverso rulli, ne taglia i bordi per poi riavvolgerla), a causa dell'aggrovigliarsi degli sfridi di lamiera, superata, senza disattivare la macchina, la ringhiera alta circa un metro che ne percorreva l'intero perimetro ed i relativi cancelli, dotati di dispositivi di sicurezza, era salito, per eseguire dei controlli, sulla pedana che consente di operare nell'area dei rulli.
Nel procedere a tale incombente, essendosi sporto in avanti per accertarsi che tutto procedesse regolarmente, si era sbilanciato e, per evitare di cadere, aveva tentato di fare un passo indietro, così avendo perso l'equilibrio ed avendo finito con l'appoggiare un piede proprio sulla lamiera in movimento, dove era andato a cadere.
Il piede destro e la mano sinistra erano stati, quindi, trainati verso i rulli e da questi schiacciati."

"Il giudice di primo grado ha ritenuto di rinvenire profili di colpa a carico dell'imputato, anzitutto, nell'avere egli omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalità d'uso della macchina alla quale era stato destinato, nonchè circa i rischi connessi all'uso della stessa. L'obbligo di formazione, peraltro, è stato ritenuto ancora più doveroso nel caso di specie, poichè la vittima era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, che aveva finito con l'apprendere "sul campo" la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani.
Ulteriore profilo di colpa è stato rinvenuto nell'avere l'imputato tollerato la prassi consolidata che prevedeva l'accesso alla linea di produzione, superando le protezioni, con la macchina in movimento."

Rileva il ricorrente che la macchina cesoia alla quale era stato addetto l'operaio era certamente idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una recinzione, i cui accessi erano stati muniti di microinterruttori che, all'apertura dei cancelli, determinavano l'automatico blocco dell'impianto; mentre l'intervento sulla macchina era soggetto al rispetto di una specifica procedura.
Appositi cartelli prevedevano, inoltre, l'espresso divieto di operare su organi in movimento; divieto ben noto ai lavoratori, come dagli stessi confermato anche in dibattimento.
Tanto premesso, il problema della formazione e dell'informazione sull'uso della macchina e sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività, sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica dell'infortunio, poichè le procedure previste, i cartelli segnalatori, le indicazioni dei preposti, di cui tutti i testi avevano dato atto, garantivano la perfetta informazione.
Del resto, si sostiene ancora nel ricorso, l'infortunio non si è verificato a seguito di un uso improprio della macchina, bensì della violazione di precise norme di sicurezza.
Quanto alla prassi operativa, il ricorrente segnala che di essa possono essere chiamati a rispondere il datore di lavoro o il suo delegato solo se non abbiano adottato regole e divieti in materia, ovvero l'abbiano incoraggiata o abbiano omesso gli opportuni controlli; ipotesi del tutto da escludersi nel caso di specie.
Le dimensioni dell'azienda, d'altra parte, escludevano la possibilità per il datore di lavoro di venire a conoscenza di prassi difformi rispetto a quelle previste.

La Corte di Cassazione ribadisce infine "la responsabilità dell'imputato":
"All'imputato, invero, si è fatto carico non dell'inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, nè dell'assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato.
Nè è possibile dubitare che l'infortunio sia stato determinato dalla violazione dei richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato l'infortunio.
Considerazione che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza causale alla condotta dell' operaio, giovane assunto da poche settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel ciclo lavorativo senza adeguata informazione e formazione professionale, indotto a ripetere operazioni per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi apprese."

Mansioni soggette agli accertamenti per tossicodipendenze

Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Legislazione di riferimento


1. LEGGE QUADRO in materia di stupefacenti n. 309/1990 art.125 Comma 1 (accertamenti di assenza di tossicodipendenza pre-assuntivie periodici)

2. INTESA ai sensi art.8 L.131/2003 – CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI del 30.10.2007 “In materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza..”

3. INTESA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI del 18.9.2008 “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze in lavoratori addetti a..”

4. DLG 81/2008 art.41 comma 4 sorveglianza sanitaria - “verifica di assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”


Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (soggette agli accertamenti sanitari)

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).


2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Lo stress lavoro correlato in Italia

Esiste una forte correlazione tra lo stress e le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, come i ritmi lavorativi, le pressioni esercitate sul lavoratore, le azioni ripetitive, il sovraccarico di lavoro e la formazione insufficiente.
L’Accordo europeo dell'8 ottobre 2004definisce lo stress come “uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e conseguente dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto
alle richieste o alle attese nei loro confronti.
L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte
ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso
a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e
causare problemi di salute.”
Oggi, una generale insicurezza dell’occupazione, la precarietà del lavoro e l’introduzione di una sempre maggiore flessibilità nel mercato del
lavoro, nonché lo scarso equilibrio tra lavoro e vita privata sottopongono i lavoratori a pressioni sempre maggiori.
Secondo l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente e colpisce il 28 per cento dei lavoratori dei 27 Stati membri
dell’Unione Europea.
In Italia, il fenomeno interessa le lavoratrici con una percentuale doppia rispetto ai colleghi uomini come indicato nel Primo Rapporto sullo stato di salute delle donne in Italia, prodotto nel 2008 dalla Commissione Salute delle donne
del ministero della Salute.

Articolo tratto da Io Scelgo la Sicurezza - Regione Piemonte - Download

mercoledì 10 giugno 2009

Computo e gestione costi della sicurezza

Un interessante documento del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della provincia di Udine, relativo alle modalità per il computo e la gestione dei costi della sicurezza.
Link

Sostanze psicoattive e lavoro: le leggi e gli obblighi

Sostanze psicoattive e lavoro: il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in capo al Datore di lavoro” a cura della Dott.ssa Anna Adriana Centonze (formato PDF, 1.17 MB).
Link

Contributi per la sicurezza del lavoro a Venezia

La Camera di Commercio di Venezia ha reso disponibili Euro 350.000,00 per sostenere, con contributi a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile e sino ad un massimo -per beneficiario- di Euro 2.500,00, le Micro, Piccole e Medie imprese che intendano effettuare interventi di consulenza in materia di piani strategici, studi di fattibilità di nuovi processi, certificazioni ambientali e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese di tutti i settori che rispondano ai seguenti requisiti:
• Rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria;
• Abbiano sede legale o unità operativa iscritta al Registro Imprese o al REA della Camera di Commercio di Venezia;
• Siano in regola con la denuncia di inizio attività;
• Siano in regola con il pagamento del diritto camerale.

Il bando prevede un contributo pari al 50% delle spese sostenute per iniziative di formazione con un importo di spesa superiore a 300 € per ditta, sostenute nel periodo 01.05.2009 - 31.10.2009 per:
- elaborazione di un piano strategico di marketing internazionale, realizzazione di ricerche di mercato/prodotto, verifica delle procedure tecniche per l’export (dogane, trasporti, autorizzazioni, certificazioni);
- elaborazione di studi di fattibilità per lo sviluppo di processi innovativi di prodotto e l’utilizzo di nuove tecnologie compresi gli aspetti riguardanti i titoli di privativa industriale;certificazione ambientale: la certificazione ISO1400 e EMAS;
- adeguamento di documenti, procedure e manuali operativi in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza;
- formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- pianificazione economica e finanziaria

Viene erogato un contributo pari al 50% della spesa ammissibile sino ad un massimale di Euro 2.500,00 a singolo beneficiario sino ad esaurimento fondi (seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande).
I contributi sono erogati ai sensi del regolamento "de minimis" per le imprese del settore pesca e agricoltura e in regime di "esenzione" (Reg. CE 800) per le altre imprese.
Non è prevista la cumulabilità di altre agevolazioni per le medesime spese.

Sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione erogati SOLO da centri di formazione accreditati dalla Regione Veneto. A tale scopo si ricorda che Vega Engineering è un Ente Accreditato dalla Regione Veneto dal 2003.

Maggiori informazioni dal seguente link

La valutazione stress lavoro correlato

E' disponibile on line una guida alla valutazione stress lavoro correlato, scaricabile dal seguente link della D.ssa Irma Seminara

mercoledì 3 giugno 2009

Kit del consulente sicurezza

La raccolta di software indispensabili per chi si occupa di sicurezza del lavoro.
www.sicurezzapratica.it mette a disposizione dei consulenti sicurezza o di coloro che intendono avviare tale professione, i software professionali con lo sconto del 25%.

Il Kit del consulente sicurezza include i seguenti software:
_ 626 doc versione FULL – Multitiaziendale
_ POS DOC consulenti – Multiaziendale
_ Kit formazione lavoratori e RLS
_ DUVRI DOC versione consulente
_ Gestione consulenza

Acquistando Kit del consulente sicurezza è possibile realizzare in modo rapido e completo i seguenti adempimenti:
_ documento valutazione dei rischi
_ valutazione stress lavoro correlato
_ Piano Operativo Sicurezza
_ Documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI)
_ Realizzare i corsi di formazione per lavoratori, preposti ed RLS
Il software Gestione consulenza consente la gestione amministrativa dell'attività professionale.

Con oltre 3.300 clienti dal 2002, Sicurezzapratica.it è una delle principali aziende di software per la sicurezza del lavoro. L’esperienza professionale del titolare, Dr. Matteo Rapparini, è maturata presso aziende del gruppo Il Sole 24 Ore spa.

Per maggiori informazioni: www.sicurezzapratica.it
Edirama
via F.lli Cervi 15/6
40129 Bologna BO
Tel. 051-35.38.38
Email: info@sicurezzapratica.it