martedì 27 aprile 2010

SAFETY SELF TRAINING - per formare i lavoratori sulla sicurezza del lavoro

SAFETY SELF TRAINING è il cd-rom che ti consente di realizzare in maniera autonoma la formazione obbligatoria ai lavoratori prevista dal D.lgs 81/08 inerente la sicurezza del lavoro, e di risparmiare minimo oltre 2600 euro i.e. sui costi di formazione obbligatoria aziendali.

Con questo prodotto puoi fare seguire ai lavoratori del settore servizi della tua azienda (amministrazione, commerciale, marketing, ecc) i corsi di base richiesti dalla normativa vigente, direttamente dal loro pc aziendale, senza perdite di tempo in spostamenti esterni o interruzioni del lavoro.

Puoi quindi evitare di interrompere per ore interi settori aziendali per formare i lavoratori dell'area servizi.

Vantaggi
Per le aziende: forte risparmio economico rispetto alla formazione tradizionale, grazie anche al fatto che il prodotto può essere utilizzato ripetute volte e in più anni.
Per i consulenti: puoi integrare le lezioni in aula con contenuti multimediali in grado di migliorarne l'efficacia formativa.

Il cd-rom contiene inoltre i test di valutazione da utilizzare direttamente al pc, e il modello di lettera di avvenuta formazione da fare firmare ai lavoratori al termine dei corsi.

In omaggio viene inoltre fornito il software Formazione DOC (listino 599,00 euro i.e.), per gestire l'attività di formazione dei lavoratori in azienda.

SAFETY SELF TRAINING è in offerta a soli 699,00 euro i.e. anzichè 899,00 euro i.e.

Perchè con Safety Self Training il risparmio è garantito

Es. azienda con 5 lavoratori (tra dipendenti, part-time, a progetto, esterni, ecc)

Costo formazione docente: 6 ore x 60 euro i.e. = 360 euro i.e.
Costo interruzione attività aziendali per 6 ore: forfait = 1.000 euro i.e.

Se poi nell'anno si attivano nuovi lavoratori o collaboratori per ogni lavoratore occorre calcolare un costo di formazione di 360 euro i.e. / cadauno
E' facile preventivare un costo annuale di formazione (dopo il primo) pari a circa 1.000 euro i.e.
COSTO TOTALE FORMAZIONE PROSSIMI TRE ANNI= 3.360 euro i.e.

Con SAFETY SELF TRAINING invece puoi:
_ riutilizzare i corsi un numero illimitato di volte, scegliendo per ogni dipendente il momento migliore, evitando quindi perdite di tempo sul lavoro.
_ massima flessibilità. La formazione può avvenire anche in momenti diversi, quando ad esempio il lavoratore è meno impegnato, assicurando quindi il minor impatto economico negativo sull'azienda.
_ utilizzarlo nei prossimi anni, senza limiti!

COSTO TOTALE FORMAZIONEPRIMI TRE ANNI: 3.360 euro i.e. -
PREZZO IN OFFERTA DI SAFETY SELF TRAINING: 699 euro i.e. =

RISPARMIO MINIMO CON SAFETY SELF TRAINING: 2.661 euro i.e.



Il cd-rom è così strutturato:
1) Corsi multimediali: videoterminali, DPI (dispositivi di protezione individuali), prevenzione rischi in ufficio, prevenzione rischio elettrico in ufficio, corso antincendio base, prevenzione stress lavoro correlato.
2) Test di valutazione da svolgersi su pc
3) Modello di lettera di avvenuta formazione
4) Software Formazione DOC


SCHEDA PRODOTTO

DVR UPDATE - software per realizzare l'aggiornamento annuale del documento valutazione dei rischi

Pubblicato su www.sicurezzapratica.it - DVR UPDATE

DVR UPDATE è il software che ti permette di realizzare rapidamente l'aggiornamento annuale del documento valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08
Il software analizza 30 aspetti fondamentali della valutazione dei rischi aziendali, e ti fornisce le risposte operative alle problematiche/carenze evidenziate.
Gli aspetti analizzati sono: attrezzature, struttura aziendale, processi produttivi, scadenze, lavoratori, luoghi di lavoro, ecc.
Il tutto in pochi secondi!
E' sufficiente rispondere ai 30 quesiti proposti dal software (SI/NO), e individui gli elementi sanzionabili da un'eventuale verifica degli organi ispettivi, con i relativi consigli operativi per metterti a norma.

Vantaggi di DVR UPDATE
_ 1) risparmio di tempo nella realizzazione e nel controllo dell'aggiornamento annuale del DVR
_ 2) rapida individuazione delle situazioni di irregolarità
_ 3) possibilità di aggiornamento e personalizzazione degli archivi (versione FULL)
_ 4) utilizzabile per più anni e per un numero illimitato di documenti valutazione rischi


E' disponibile in due versioni:

1) LITE - In offerta a soli 299,00 euro + Iva anzichè 399,00 euro + Iva - 1 licenza di installazione
2) FULL - In offerta a soli 499,00 euro + Iva anzichè 599,00 euro + Iva - 4 licenze di installazione + possibilità di aggiornare e modificare gli archivi. L'utente può così personalizzare il software secondo le proprie esigenze, e aggiungere elementi di valutazione in base alle proprie esigenze


Richiede la presenza di Windows XP, VISTA, WINDOWS 7 sul pc - Spazio libero su h.d: 55 Mb

DVR UPDATE è adatto per le esigenze sia della singola azienda che del consulente.

_ E' personalizzabile, grazie alla possibilità di integrare e modificare gli archivi già presenti (versione FULL)
_ E' completo, analizza oltre 30 aspetti dell'aggiornamento annuale della valutazione dei rischi.
_ E' di facile e rapido uso, in pochi minuti puoi realizzare l'aggiornamento annuale obbligatorio della valutazione dei rischi e stampare il report con le misure correttive da applicare

_ E' utilizzato da centinaia di aziende e consulenti

Stampa personalizzabile, è possibile esportare il report finale in formato MS Word

A chi è rivolto DVR UPDATE
_ RSPP e datori di lavoro
_ consulenti

SCHEDA PRODOTTO

Corso formazione sicurezza lavoratori hotel, alberghi, ristorazione, catering

Pubblicato su www.sicurezzapratica.it

Questo corso (disponibile sia in modalità on line che su cd-rom) permette al datore di lavoro di fornire (Art. 18 D.lgs 81/08) la formazione e l'informazione ai lavoratori del settore hotel, alberghi, ristorazione, catering, sui rischi dell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione da adottare.

L'articolo 18 del D.lgs 81 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - prevede una serie di obblighi tra cui al capo l) "....adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37..."
In pratica il datore di lavoro deve informare, formare e addestrare ogni lavoratore relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoro connessi all'attività della impresa in generale e sui rischi specifici a cui il lavoratore stesso è esposto in relazione all'attività svolta.
Sanzione per il datore di lavoro: arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la mancata formazione/informazione/addestramento del lavoratore

Contenuti del corso
Sono illustrati direttamente su video con slide commentate da speaker le misure di prevenzione per i seguenti rischi:

_ Scivoloni, inciampate e cadute
_ Utensili taglienti e coltelli
_ Ustioni e bruciature
_ Movimentazione manuale di carichi e disturbi muscolo-scheletrici
_ Rumore
_ Sostanze pericolose
_ Gas compresso per la mescita di bevande
_ Esposizione a temperature elevate
_ Pericoli di incendio
_ Pericoli psicosociali



Modalità: il corso è costituito da slide in Power Point commentate da speaker professionista. L'utente può consultare più volte il corso, al termine del quale è possibile accedere al test finale di valutazione, la cui stampa deve essere conservata dal datore di lavoro e messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di controllo.

Versione on line
Il corso viene erogato tramite la piattaforma di e-learning www.edirama-formazione.com . Al termine del corso viene fornito un attestato valido a tutti gli effetti di legge in tutta Italia. Il datore di lavoro può iscrivere al corso (consultabile on line 24 ore su 24 7 giorni su 7) i singoli lavoratori.

Versione cd-rom
Il corso è disponibile anche su cd-rom, e può essere utilizzato su qualsiasi pc con Windows.
Nel cd-rom sono fornite le slide in formato ppt, da utilizzare per personalizzare la formazione.

Per la fruizione del corso sia in modalità on line che su cd-rom è necessaria la scheda audio.

Validità attestato rilasciato
Il corso è organizzato in collaborazione con l'associazione sindacale datori di lavoro ADL - www.associazione-adl.org che ne ha validato i contenuti e la metodologia didattica adottata. Il corso è realizzato in conformità al D.lgs 81/08.

Vai alla scheda prodotto

mercoledì 31 marzo 2010

ARCE per verificare se il cantiere è a norma

A.R.C.E. è il software per la verifica rapida delle irregolarità nella sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili.
L'utente, rispondendo a 60 quesiti può individuare eventuali situazioni irregolari sanzionabili dagli organi di controllo, e può quindi porre rimedio a tali carenze.

E' un vero e proprio sistema esperto in grado di aiutarti a mettere in regola i cantieri edili temporanei e mobili in relazione alle principali misure di prevenzione rischi del lavoro.

I quesiti a cui rispondere sono organizzati nei seguenti argomenti:
_ Organizzazione del cantiere e gestione delle emergenze
_ Viabilità nel cantiere
_ Rischio di caduta dall'alto e idoneità opere provvisionali
_ Attrezzature di lavoro e DPI
_ Demolizioni
_ Formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria
_ Documentazione di cantiere

Con A.R.C.E. si hanno cinque vantaggi:

1) individui rapidamente situazioni irregolari e sanzionabili

2) verifichi periodicamente la sicurezza del lavoro nel cantiere

3) ricevi i consigli operativi per metterti a norma

4) illimitato numero di cantieri gestibili

5) possibilità di personalizzare gli archivi

Maggiori informazioni

giovedì 18 marzo 2010

Sicurezza sul lavoro - DPI - Inesistenza di norme armonizzate CE - D.lgs. n. 475/92 - Verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I – 28 gennaio 2010 ha stabilito che nell’ipotesi di inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie, protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall’organismo notificato mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell’art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.).

lunedì 8 marzo 2010

Datore sollevato dalla responsabilità se c'è l'imprudenza

Il datore di lavoro non è responsabile della morte del lavoratore se questa è causata da un'imprudenza imprevedibile anche se commessa nell'ambito delle mansioni. Lo ha deciso la sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7267/2010. Secondo i giudici si può escludere una responsabilità dell'impresa quando il comportamento del lavoratore pur rientrando nelle mansioni proprie sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili e quindi imprevedibili e imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

martedì 2 marzo 2010

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2010, n. 4917 - Mancata segnalazione al RSPP

Infortunio a dipendente della società CO.SE.ME. S. r. I..

P.M., durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.

Per tale fatto, veniva tratto a giudizio F.G.F., quale legale rappresentante della predetta società CO.SE.ME. S.r.l.

Condannato in primo grado per omicidio colposo nei confronti del F., il Tribunale ancorava la colpevolezza alla posizione dell'imputato quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori che il datore di lavoro esplica in base all'art. 2087 c.c. nonchè alla omessa valutazione concreta del rischio specifico.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Bari confermava l'affermazione di colpevolezza.

Ricorre in Cassazione - Respinto

"Quanto alla posizione di garanzia del F. va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. Pa. era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.
Orbene, nell'impugnata sentenza è stato precisato che l'ing. Pa. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di lavoro, l'ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all'operazione di pulizia delle celle granarie.
Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza."
"Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso."


E ancora la Corte afferma che: "l'art. 2087 c.c. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta" .
"Invero, tale articolo da un lato contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica, dall'altro ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
In altre parole, può dirsi che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimento imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore".
"Nè può accendersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile a caso fortuito a ad una condotta anomala dello stesso lavoratore rimasto vittima dell'incidente, essendo stato enunciato da questa Corte il seguente, condivisibile, principio di diritto: "le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".
Vedi oggi D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009:
oggi l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 prescrive che datore di lavoro e dirigenti debbono fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente “informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.