lunedì 23 marzo 2009

Le possibili modifiche al D.lgs 81/2008

Multe più leggere per le imprese, in alcuni casi più che dimezzate; eliminazione dell'ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni, che prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda; rimodulazione degli obblighi per il datore di lavoro; potenziamento del ruolo della bilateralità; introduzione di misure di semplificazione relative, per esempio, alle comunicazioni dell'Inail, modalità della formazione e utilizzo del libretto formativo del cittadino, e procedure e condizioni di operatività dello strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale: sono queste le principali novità introdotte dal nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs), messo a punto dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, che approderà in una versione molto piu' soft la prossima settimana in consiglio dei ministri, e che l'Apcom è in grado di anticipare.

Le disposizioni "integrative e correttive" alla legge numero 123 del 3 agosto e i provvedimenti di attuazione del decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, "ideale completamento del processo di riforma intrapreso" come si legge nella relazione di accompagnamento, sono raccolti in un nuovo testo che, compresi gli allegati al decreto legislativo, conta oltre 170 articoli.

Le correzioni al testo del Governo, una volta che è stata appurata l'impossibilità di arrivare a un nuovo avviso comune delle parti sociali, dovrebbero entrare in vigore a fine luglio. Pare, infatti, difficile che possano essere rispettati i 12 mesi previsti dal decreto legislativo 81, visto che per i decreti correttivi servono 40 giorni per i pareri delle commissioni parlamentari competenti (Lavoro e Bilancio) e delle Regioni e la consultazione delle parti. A questo punto, l'esecutivo dovrebbe far scattare la proroga prevista di tre mesi per dare concreta attuazione del nuovo testo unico a ridosso del periodo in cui le fabbriche chiudono per le ferie estive.

In materia di sanzioni, la parte su cui Confindustria aveva manifestato la propria contrarietà, il Governo osserva che "non è certo introducendo la sanzione dell'arresto - si legge nella relazione di accompagnamento al decreto correttivo - che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di tutela negli ambienti di lavoro".

L'esecutivo si propone, pertanto, di "eliminare le ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni che prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda e alle quali si applica la procedura della prescrizione obbligatoria ex dlgs n. 758/1994, la quale opera in funzione prevenzionistica permettendo al soggetto inottemperante di regolarizzare le condizioni di tutela degli ambienti di lavoro usufruendo, in caso di corretto adempimento dell'ordine impartito dall'organo di vigilanza, della possibilità di pagare un'ammenda ridotta rispetto al massimo edittale".

In sostanza, risulterà assai più difficile effettuare l'arresto, anche per i casi di aziende ad elevato rischio industriale, quelle sottoposte alla direttiva Seveso. Per esempio: centrali termoelettriche, impianti e installazioni dove è presente il rischio di radiazioni ionizzanti, fabbriche di esplosivi, miniere con più di 50 addetti, case di cura e ricovero con oltre 50 addetti, cantieri temporanei con più di 200 uomini-giorno e attività che espongono a gravi rischi biologici, ad agenti cangerogeni e all'amianto.

L'articolo 31 del nuovo testo, che sostituisce l'art. 55 del precedente ("Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"), alleggerisce di parecchio le multe: quelle relative al primo comma passano da 5-15mila a 2.500-6.400 euro, quelle del terzo comma a carico del datore di lavoro, che si riferiscono al documento di valutazione del rischio, si riducono da 3-9mila a 2.000-4.000mila euro.

"Con la necessità, del tutto condivisibile, di modulare le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa - precisa la relazione di accompagnamento del ministero del Welfare - si è conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative con riguardo all'inadempimento di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal criterio di delega".

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