mercoledì 11 marzo 2009

Sicurezza sul lavoro: la valutazione dei rischi non può essere delegata

Nelle imprese di grandi dimensioni si pone la delicata questione attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia.
In tali imprese, in sostanza, non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza poiché si finirebbe per addebitargli qualsiasi sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni non controllabili.

Ciò premesso, tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 28/01/2009, n. 4123, sottolinea il problema interpretativo delle condizioni della legittimità della delega, per evitare una facile elusione sull'obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro stesso.
In particolare, è evidenziato come il DL 81/2008 preveda che gli obblighi del datore di lavoro non delegabili riguardano:

l'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento di cui all'art. 28 DL 81/2008;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).
Nel caso di specie della sentenza era contestato all'imputato la mancata analisi del rischio di incendio e la violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali, tutti aspetti che riguardano le scelte aziendali inerenti alla sicurezza e che, quindi, coinvolgono pienamente la sfera di responsabilità del datore.


Rosario Palumbo
Redazione MAP

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